Aupi Staff asked 6 anni ago

M.P. D. Dipendente Calabria

Buongiorno. Scrivo per una consulenza previdenziale
sono in servizio continuativo dal 1/12/1981;
ho riscattato la laurea dal 15/3/1975 al 14/3/1979.
– QUESITO 1: POSSO INTEGRARE VOLONTARIAMENTE IL PERIODO 15/3/1979 – 30/11/1981?
– QUESITO 2: QUANDO POTRO’ ANDARE IN PENSIONE?
– QUESITO 3: SE PRIMA DEL PENSIONAMENTO MI DIMETTO DAL LAVORO COSA MI SUCCEDE?

1 Risposta
Aupi Staff answered 6 anni ago

M.P. D. Dipendente Calabria
Considerando ciò che ha dichiarato l’iscritta si è potuto valorizzare, nella gestione dipendenti pubblici, al 30/04/2018, un’anzianità contributiva pari a 40 aa. e 5 m. (comprensiva di 4 anni di riscatto laurea).
Pertanto la medesima avrebbe le seguenti possibilità:

  1. conseguimento del requisito al diritto della pensione anticipata, calcolata col sistema “misto Monti” (retributivo fino al 31/12/2011 e contributivo per il periodo successivo), ai sensi della normativa vigente, a febbraio 2020 con 42 aa. e 3 mm. di anzianità contributiva a 66 aa. e 3 mm. di età. La risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere attivata da parte dell’iscritta attraverso istanza di recesso, tenendo in considerazione il rispetto dei termini del preavviso dettati dal CCNL della dirigenza non medica (tre mesi);
  2. il recesso potrebbe essere attivato d’ufficio1, ai sensi dell’art. 72 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, modificato dall’art. 5 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (risoluzione unilaterale con preavviso di sei mesi), sempre che la dipendente in questione non sia titolare di struttura complessa.
  3. collocamento a riposo d’ufficio, con diritto a pensione di vecchiaia, calcolata col sistema “misto Monti”, dal mese di dicembre 2020 a 67 aa. di età con 43 aa. di anzianità contributiva.

La risposta al quesito n. 1 posto dall’iscritta è negativa, non è ammesso il pagamento della contribuzione volontaria per periodi di inocupazione-disocupazione precedenti i sei mesi dalla data della relativa domanda, ovvero, è ammessa nel rispetto dei seguenti requisiti:

  • almeno 5 anni di contributi       indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati;
  • almeno 3 anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda.

La risposta al quesito n. 3 :“se prima del pensionamento mi dimetto cosa mi succede?” è la seguente:

  • essendo attivo, anche per i lavoratori pubblici, l’istituto della pensione differita, l’iscritta dovrà attendere la maturazione del requisito per il diritto alla pensione di vecchiaia che, per il caso di specie, avverrà al compimento del 67° anno di età come indicato al punto 3 (perché venga concessa la prestazione da parte dell’INPS gestione dipendenti pubblici       dovrà presentare apposita domanda), naturalmente con una anzianità contributiva calcolata fino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
  • oppure proseguire volontariamente la contribuzione previdenziale fino alla maturazione del requisito per il diritto alla pensione anticipata che, per il caso di specie, avverrà al conseguimento dell’anzianità contributiva pari a 42 anni e 3 mesi come indicato al punto1 (anche per questa tipologia di prestazione previdenziale dovrà presentare apposita domanda all’INPS gestione dipendenti pubblici).

1 Il collocamento a riposo d’ufficio permette di evitare l’applicazione del blocco di 24 mm. della liquidazione del TFS ai sensi dell’art. 1, comma 22 del D.L. 18/08/2011, n.138 convertito con modificazioni in legge n. 148/2011 (la liquidazione del TFS/TFR è stata congelata per 24 mesi per i pensionamenti con dimissioni volontarie o 12 mesi per il collocamenti a riposo d’ufficio).
P.S.: si consiglia l’iscritta di effettuare un controllo della propria posizione assicurativa, presente nella banca dati dell’INPS, attraverso l’utilizzo del pin rilasciato dal medesimo Istituto previdenziale, oppure attraverso un patronato di propria fiducia.

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