Aupi Staff asked 5 anni ago

B.C. Dipendente Asl Veneto

avrei bisogno di una informazione relativa, al mio contratto. Sono dipendente da azienda sanitaria, Regione Veneto, in qualità di dirigente psicologo (periodo di prova superato). Mi dicono dei colleghi più anziani che se dovessi vincere un posto con contratto a tempo determinato per un anno presso altra regione ho il diritto di chiedere una aspettativa di un anno presso l’azienda in cui sono in servizio. Posso avere conferma che si tratta di un diritto oppure che invece io abbia bisogno di consenso e autorizzazione da parte della azienda?

1 Risposta
Aupi Staff answered 5 anni ago

B.C. Dipendente Asl Veneto

la normativa contrattuale di riferimento è la seguente:

“L’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per:

a) un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi degli artt. 15 e segg, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L’aspettativa prevista dall’art. 23 bis del d.lgs 165 del 2001 per attuare la mobilità pubblico – privato si applica esclusivamente nei casi in cui l’incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell’Unione stessa o da Organismi internazionali. L’incarico già conferito al dirigente dall’azienda o ente che concede l’aspettativa è sospeso per la durata dell’aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla valutazione. Durante l’assenza, in rapporto alla durata dell’aspettativa, si applica l’art. 28;

c) la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia individuati – ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 – dal Regolamento Interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla G. U. dell’11 ottobre 2000, serie generale, n. 238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con l’aspettativa di cui al comma 1, se utilizzata allo stesso titolo.”

Fermo restando che non sussiste alcun obbligo per le amministrazioni di concedere l’aspettativa.

 

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