Aupi Staff asked 5 anni ago

M.B. Dipendente Asl Trento

vorrei avere informazioni in merito alla ricongiunzione dei contributi previdenziali:

  • Fattibilità
  • Costi
  • Convenienza
  • Documentazione necessaria.

In breve: ho iniziato a lavorare con contratti a progetto quindi con versamenti all’INPS in un fondo speciale (o qualcosa del genere), poi ho lavorato come libero professionista, versando quindi i contributi alla Cassa Psicologi, infine da settembre 2016 sono pubblico dipendente.

Se vi occorresse della documentazione in merito, fatemi sapere quale

1 Risposta
Aupi Staff answered 5 anni ago

M.B. Dipendente Asl Trento
Non avendo sufficienti informazioni che riguardano l’iscritto si possono dare delle informazioni di carattere generale.
Gli istituti normativi che riguardano la ricongiunzione di periodi assicurativi, ovvero, la possibilità di unificare la contribuzione versata presso enti previdenziali differenti, allo scopo di percepire la pensione che consideri tutta l’anzianità contributiva accumulata in tutta la carriera lavorativa,  sono oramai molteplici.
C’è da premettere che la convenienza o la necessità non è dovuta a particolari norme ma, bensì, a variabili soggettive e fattori personali.
Pertanto il medesimo potrebbe scegliere di perseguire, in base alle proprie esigenze personali, grazie ai diversi istituti in materia previdenziale, le diverse possibilità offerte dalla normativa previdenziale.
Supponendo che l’iscritto (lavoratore pubblico dipendente) non abbia effettuato alcun versamento contributivo prima dell’01/01/1996, il medesimo rientrerebbe nelle norme che regolano le pensioni calcolate col sistema contributivo puro che, per maturarne il diritto, dovrà raggiungere determinati requisiti: per il 2019 e 2020 occorrono 64 anni di età abbinati ai 20 anni di contribuzione mentre gli anni successivi dovranno essere adeguati alla speranza di vita (se dovesse essere confermato l’incremento legato alla speranza di vita stimato sulla base dello scenario demografico ISTAT nel 2042 ne occorreranno 66 anni e 2 mesi).
Alla succitata contribuzione (INPS Gestione Dipendenti Pubblici) versata da settembre 2016, l’iscritto, potrebbe aggiungere la contribuzione versata all’INPS nella Gestione Separata o nella Gestione FPLD (periodi di lavoro come attività di collaborazione o come lavoratore dipendente), utilizzando l’istituto della ricongiunzione onerosa ai sensi dell’art. 2 della L. 29/79 (la richiesta va presentata online all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici e non è vincolante, nel senso che, quando riceverà il decreto di riconoscimento, con relativo calcolo dell’onere da sostenere, può decidere di rinunciare, ovvero, se non verrà presentata la rinuncia vige il silenzio assenso).
Mentre per la contribuzione versata all’ENPAP (lavoro svolto come libero professionista), anch’essa potrebbe essere aggiunta alla contribuzione INPS Gestione Dipendenti Pubblici utilizzando l’istituto della ricongiunzione onerosa ai sensi dell’art. 1, comma 1 della L. 45/90 (la richiesta va presentata online all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici e non è vincolante, nel senso che, quando riceverà il decreto di riconoscimento, con relativo calcolo dell’onere da sostenere, può decidere di rinunciare, ovvero, se non verrà presentata la rinuncia vige il silenzio assenso).
Invece se consideriamo le regole previdenziali, vigenti, afferenti l’ENPAP il riconoscimento della pensione di vecchiaia, calcolato col sistema contributivo, può essere attivato, a richiesta, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno di età con una contribuzione minima di 5 anni.
L’iscritto, in tal caso, potrebbe utilizzare l’istituto della ricongiunzione (non onerosa) ai sensi dell’art. 1, comma 2 della legge 45/90 (cioè trasferire la contribuzione versata nelle casse dell’INPS Gestione Lavoratori Pubblici, alla Gestione separata ed alla Gestione FPLD), incrementando così il montante contributivo riferito all’anno di incasso degli stessi (principio di cassa), conservando in tal modo il succitato requisito previsto dall’ENPAP (pensione di vecchiaia a 65 anni di età calcolata col sistema totalmente contributivo).
Altri istituti che potrebbero essere utilizzati dall’iscritto sono:

  1. Il cumulo di periodi assicurativi, non coincidenti, con contribuzione versata in più gestioni previdenziali per ottenere il diritto ad un’unica pensione ai sensi dell’art. 1 della legge n. 228/2012 modificato dall’art. 1, comma 195 e seguenti della Legge di Bilancio 2017. Tale scelta non comporta il versamento di oneri a carico dell’interessato. Ogni gestione previdenziale interessata dal cumulo determina, per la parte di propria competenza, il trattamento pensionistico pro-quota in relazione ai periodi di iscrizione nella medesima gestione, secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento. Il succitato istituto può essere utilizzato per ottenere la pensione di vecchiaia, di inabilità o dal 2017 la pensione anticipata. Il diritto alla prestazione viene determinato sulla base dei requisiti più restrittivi previsti dalle gestioni coinvolte dal cumulo (es.: se una delle gestione prevede il limite dei 70 per la pensione di vecchiaia, la prestazione in regime di cumulo si potrà conseguire solamente al raggiungimento di tale requisito anagrafico).
  2. La totalizzazione italiana, di cui al D.Lvo n. 42 del 02/02/2006 e successive integrazioni e modificazioni. Tale scelta permetterebbe all’iscritto di raggiungere il diritto a pensione totalizzata, attraverso la quale, ogni Ente previdenziale interessato, ciascuno per la parte di propria competenza, determinerà la misura del trattamento pensionistico in rapporto ai periodi d’iscrizione maturati. In regime di totalizzazione si possono conseguire: la pensione di vecchiaia, con 65 anni di età, da adeguare alla speranza di vita, dal 2018 ulteriori 7 mesi,  ed almeno 20 anni di contributi, o la pensione di anzianità, con almeno 40 anni di contributi, anch’essi da adeguare alla speranza di vita, dal 2019 ulteriori 12 mesi. Per effetto dell’introduzione della finestra mobile disposta D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, in  L.122/2010, l’accesso al pensionamento, dalla maturazione dei succitati requisiti anagrafici e/o contributivi, risulta differito di 18 mesi, ovvero, per le pensioni di anzianità trova applicazione l’ulteriore posticipo della decorrenza previsto dalla L. 111/2011 che a decorrere dall’01/01/2014 risulta incrementato di 3 mesi che diventano 21 se sommati ai precedenti 18 mesi di  finestra mobile.
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