Aupi Staff asked 5 anni ago

R.V. Dipendente Asl Lazio

sono ………., dipendente ASL …….., sono una vostra iscritta.

desidero ricevere informazioni sulla mia situazione ai fini pensionistici:

– la possibilità di andare in pensione con la quota 100

– a quanto ammonterebbe la mia penalizzazione

– a quanto ammonterebbe la  mia pensione.

vorrei , inoltre, anche dei chiarimenti in merito a TFR .

cordiali saluti Rosa Maria Valente

1 Risposta
Aupi Staff answered 5 anni ago

R.V. Dipendente Asl Lazio
Dai dati forniti per conto dell’iscritta (anzianità contributiva per servizio svolto fino al 31/12/2018 pari a 37 aa. e 5 mm., di cui 4 aa. di riscatto laurea e 5 mm. e 1 giorno di accredito figurativo per maternità) la medesima avrebbe la possibilità di richiedere il trattamento pensionistico (c.d. quota cento), ai sensi dell’art. 14 del D.L. del 28/01/2019, nel rispetto dei termini di preavviso di 6 mesi previsti dal medesimo articolo al comma 6 lettera c) e percepire il relativo assegno previdenziale di circa 2.550 euro netti mensili a gennaio 2020 con 38 aa. e 6 mm. di anzianità contributiva.
Se, invece, attendesse la maturazione del requisito pensionistico di vecchiaia, se dovesse essere confermato l’incremento legato alla speranza di vita stimato sulla base dello scenario demografico ISTAT, ipotizzando un aumento di 3 mm, quindi, a 67 aa. e 3 mm., la dr.ssa Valente percepirebbe una pensione, calcolata secondo le attuali regole previdenziali, di circa 2.700 euro netti mensili a marzo del 2023 con 41 aa. e 7 mm. di anzianità contributiva.
Pertanto non possiamo parlare di penalizzazione, ma di opportunità, a chi ne matura il diritto, di percepire la relativa prestazione pensionistica calcolata sulla base dell’anzianità contributiva individualmente posseduta.
Per quanto riguarda il pagamento del TFR/TFS, per il caso di specie TFS, a coloro che accederanno alla pensione per quota cento, non appaiono del tutto chiari i tempi d’attesa per l’erogazione della menzionata prestazione previdenziale.
Premesso che, la normativa vigente, regola i tempi di erogazione del TFR/TFS, distinguendoli, in base alle differenti modalità d’uscita dal lavoro dei dipendenti pubblici, in tre tipologie di erogazione differenti:

  • Risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità o decesso, entro 105 giorni dalla cessazione;
  • Risoluzione del rapporto di lavoro d’ufficio per limiti di età, di servizio o fine incarico, decorsi 12 mesi ed entro i successivi 90 giorni;
  • Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie, decorsi 24 mesi ed entro i successivi 90 giorni.

I suindicati tempi di erogazione vengono applicati limitatamente agli importi di TFR/TFS non superiori ai 50.000 euro lordi mentre, agli importi eccedenti viene applicata la rateizzazione prevista dall’art. 1, comma 484 lettera a) della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), il quale, stabilisce che la prima rata, pari a 50.000 euro lordi, venga erogata secondo quanto indicato dalla succitata normativa, come specificato nei punti 1), 2) e 3) del precedente capoverso, la seconda, pari ad ulteriori 50.000 euro lordi o quello che eccede la prima rata, decorso un anno dalla prima e la terza, pari all’ammontare residuo, dopo un ulteriore anno dalla seconda rata.
L’art. 23, c. 1 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (Decreto Salvini-Di Maio) ha stabilito che, ai pubblici dipendenti, cui è liquidata la pensione quota cento, prevista dal medesimo decreto, conseguono il riconoscimento del TFS/TFR al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti pensionistici previsti dalla Legge Monti-Fornero.
Pertanto, per il caso di specie e fatta questa doverosa premessa, non essendoci ad oggi circolari esplicative al riguardo, potremmo pensare, in maniera più favorevole per l’iscritta che, se andasse in pensione, utilizzando i requisiti previsti per quota cento, il pagamento del TFS avverrebbe entro maggio 2024 e non prima del 1° marzo del medesimo anno, in quanto,  non utilizzando il requisito pensionistico per quota cento, come indicato dal succitato art. 23, avrebbe dovuto attendere i requisiti previsti dalla Legge Monti-Fornero, ovvero, a marzo del 2023 con diritto a pensione di vecchiaia e in tal caso attendere il pagamento del TFS nel rispetto dei tempi come indicati al punto due della premessa.
Nel peggiore dei casi, invece, il pagamento del succitato TFS potrebbe slittare di un ulteriore anno, in quanto, trattandosi di accesso alla prestazione pensionistica attraverso dimissioni volontarie potrebbe applicarsi il blocco dei 24 mesi previsti dell’art. 1, comma 22 del D.L. 18/08/2011, n.138 convertito con modificazioni in legge n. 148/2011 come indicato al punto 3 della premessa (attendiamo chiarimenti).
Tuttavia, sempre attraverso il Decreto Salvini-Di Maio, si è cercato di tendere una mano in favore dei dipendenti pubblici dando loro la possibilità di percepire un’anticipazione del TFS/TFR subito dopo la cessazione dal rapporto di lavoro, tramite l’erogazione di un prestito, massimo fino a 30.000 euro, da parte di un istituto di credito a tassi di interesse agevolati e senza il gravame di imposte o di altro tributo o diritto.
Ai fini del rimborso del menzionato prestito e dei relativi interessi sarà l’INPS ad effettuare la trattenuta dal TFS/TFR al momento dell’erogazione dello stesso.
Un ulteriore agevolazione, prevista dall’art. 24 del Decreto Salvini-Di Maio, prevede un regime di detassazione agevolato per il TFS/TFR, limitatamente a 50.000 euro, corrisposto almeno dopo 12 mesi dalla cessazione nella misura che oscilla dall’1,5%, per le indennità corrisposte dopo i 12 mesi, al 7,5% per le indennità corrisposte dopo i 60 mesi.
(I suindicati importi sono approssimativi, in quanto, calcolati sulla base di quanto si è potuto desumere dalla documentazione prodotta, pertanto potrebbero variare in base ai differenti dati sull’anzianità contributiva e sulla retribuzione imponibile utile ai fini del calcolo pensionistico).
P.S.: si consiglia l’iscritta di effettuare un controllo della propria posizione assicurativa, periodo giuridico ed economico (appare anomalo l’importo di retribuzione relativo al periodi 01/01/2000-31/12/2000), presente nella banca dati dell’INPS (estratto conto), attraverso l’utilizzo del pin rilasciato dal medesimo Istituto previdenziale, oppure attraverso un patronato di propria fiducia.

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