Aupi Staff asked 5 anni ago

B.MG. Dipendente ASST Lombardia

Vorrei chiedere una informazione: per quota 100 io ho già 63 anni e i 38 di lavoro li raggiungerò il 5 novembre 2019. L’azienda ospedaliera da cui dipendo con contratto di ruolo in genere per le dimissioni chiede un preavviso di 3 mesi interamente lavorati prima della data di abbandono del lavoro. Con quota 100 si parla di un preavviso di 6 mesi che si può dare dal raggiungimento dei 38 anni in poi. Avendo bisogno di staccare prima possibile dal lavoro, è possibile giungere ai 38 e poi dare il preavviso stando a casa  (quindi perdendo i 6 mesi di stipendio prima della pensione dando i 3 mesi continuativi al lavoro prima o, alla peggio, dopo, facendo solo 3 dei 6 mesi richiesti, rinunciando a percepire lo stipendio per gli altri 3 non lavorati). Qualcuno dice che i 6 mesi sono una finestra di uscita e non un vero e proprio preavviso. Chiedo a voi lumi in proposito. Grazie.

1 Risposta
Aupi Staff answered 5 anni ago

B.MG. Dipendente ASST Lombardia
L’art. 14, c. 6 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, Decreto Salvini-Di Maio, alla lettera b) dispone che, il pagamento della prestazione pensionistica, di cui al comma 1 del medesimo art. (c.d. quota cento), si consegua trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi mentre, alla lettera c) successiva, dispone che, la domanda di collocamento a riposo (recesso) deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi.
Appare chiara, quindi, la distinzione posta dal legislatore nel separare i due aspetti, ovvero, i sei mesi che occorre attendere, dal momento che si maturano i menzionati requisiti pensionistici, per il pagamento della relativa prestazione previdenziale, rispetto ai sei mesi previsti per la comunicazione che il dipendente deve presentare all’amministrazione di appartenenza per recedere dal rapporto di lavoro con la medesima, con la conseguente distinzione delle competenze legate alla gestione dei due istituti, il primo ricadente in capo all’Istituto Previdenziale che eroga la prestazione pensionistica, il secondo al datore di lavoro che attraverso l’applicazione delle regole giuridico-contrattuali disciplina il rapporto di lavoro dei propri dipendenti.
Premesso che, il preavviso per la comunicazione della cessazione dal rapporto di lavoro (recesso) è un istituto giuslavoristico previsto nell’interesse della parte non recedente, la cui ratio è, in modo particolare, quella di limitare le conseguenze negative dell’improvvisa cessazione del rapporto per la parte che subisce l’iniziativa del recesso.
L’art. 38, c. 2 del CCNL per la dirigenza SPTA del SSN del 05/12/1996, per il medesimo istituto, fissa, in tre mesi i termini in caso di dimissioni da parte del dirigente che, ai sensi del successivo comma 5 del medesimo CCNL permette, con l’accordo delle parti, la riduzione dei predetti termini.
Pertanto, non potendoci ancora avvalere di pareri da parte di organi competenti, considerato il recente avvio dell’istituto in questione; considerata poi, l’autonomia all’amministrazione e gestione del personale da parte dell’ente da cui dipende l’iscritta è presumibile pensare, analogamente a quanto previsto dal succitato comma 5, che, i termini di preavviso di sei mesi, previsti dal decreto Salvini-Di Maio, dietro istanza dell’interessata, compatibilmente alle esigenze organizzative e di servizio del medesimo Ente, possano anche essere ridotti.

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