Aupi Staff asked 8 anni ago

Dr.ssa S. G. ULSS 5 Ovest Vicentino

Età 59 Anni

Anzianità Contributiva 36 anni

Fino al 1985, anno dell’assunzione, ho svolto la libera professione e ho presentato istanza di riscatto. In base alla normativa vigente quando maturerò il diritto alla pensione e quale sarà l’entità della stessa?

1 Risposta
Aupi Staff answered 8 anni ago

Risposta alla Dr.ssa G. S.
Se dovessero essere confermati i periodi contributivi indicati nel prospetto informativo dell’INPS (riscatto università 4 aa., ricongiunzione Art. 2 legge 29/79 4 aa. e anzianità contributiva per servizio svolto nel S.S.N. di 27 aa., 7 mm, e 3 gg.) l’iscritta avrebbe la seguente possibilità:

  1. conseguimento requisito del diritto alla pensione anticipata ai sensi della normativa vigente (se dovesse essere confermato l’incremento legato alla speranza di vita stimato sulla base dello scenario demografico ISTAT) nel mese di dicembre 2019 a 65 aa. e 9 mm. di età con 42 aa. e 2 mm. di anzianità contributiva, pertanto, prematuro poter esprimere valutazioni sull’entità della pensione in questione;
  1. conseguimento requisito del diritto alla pensione di anzianità, ai sensi dell’art. 1 comma 9 della legge 243/2004 – legge Maroni (35 aa. anzianità contributiva e 57 aa. di età anagrafica), calcolata col sistema interamente contributivo, ovvero, dal 28/10/2013 (decorrenza pagamento dell’assegno pensionistico con 35 aa. di anzianità contributiva più un anno per via della finestra mobile prevista dalla L.122/2010).

Se la Dr.ssa G. scegliesse il pensionamento di anzianità con tale metodo percepirebbe un assegno mensile netto di circa € 1.600,00 penalizzato di circa il 35 % rispetto a quello che avrebbe potuto percepire calcolato col sistema misto con medesima anzianità contributiva.
In relazione alla domanda di riscatto di attività svolta con rapporto co.co.co., appare corretta la comunicazione dell’INPS gestione ex INPDAP, in quanto, dal succitato prospetto informativo non emergono periodi riferibili alla gestione separata presso il medesimo Istituto , tali periodi, comunque, non sarebbero stati utili all’anzianità contributiva per il conseguimento del diritto a pensione in un’unica cassa previdenziale se non attraverso l’utilizzo della totalizzazione,  con la differenza – sicuramente non di poco conto – che, la pensione verrebbe calcolata col sistema “contributivo”, meno generoso rispetto al “misto” da utilizzare per il calcolo della pensione che maturerà nel 2019.

Close Search Window