Aupi Staff asked 4 anni ago

F.A. – Delegato  Lombardia

Desidererei avere informazioni, per conto di una collega iscritta, in merito al limite massimo di raggiungimento dell’età pensionabile.

La collega lavora presso un’azienda sanitaria che se si ha raggiunto i 42 anni (per donna) o 43 anni (per uomo) di lavoro e si ha un’età anagrafica di 65 anni, non consente più una proroga di lavoro fino ai 67 anni.

In caso contrario, se all’età di 65 anni non sono stati raggiunti il massimo degli anni di lavoro (42 o 43), l’azienda permette la continuazione fino ai 67 anni.

La collega chiede se sia possibile lavorare oltre i 65 anni anche avendo già maturato 42 anni di lavoro.

1 Risposta
Aupi Staff answered 4 anni ago

F.A. – Delegato  Lombardia
Il diritto alla pensione anticipata, previsto dall’art. 24, comma 10, del D.L. 06/12/2011 n° 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2014 n° 214 (Legge Monti-Fornero), sostituito poi dall’art. 15, comma 1, del D.L. del 28/01/2019 n° 4, convertito con modificazioni in L. n. 26/2019, si raggiunge se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne.
Il succitato art. 15 al medesimo comma 1, stabilisce altresì che il pagamento della prestazione pensionistica decorra trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei citati requisiti.
La cessazione all’età di 65 anni (limite ordinamentale) è applicabile a coloro che hanno conseguito, a qualsiasi titolo, un diritto a pensione come precisato dall’art. 2, c. 5, del D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 125/2013.
La prosecuzione, oltre il limite di età, dell’attività lavorativa, ad istanza dell’interessata, è prevista dall’art. 22, c. 1, L. 183/2010 “collegato lavoro”, fino al maturare del 40° anno di anzianità contributiva effettiva (non si considerano eventuali riscatti mentre si dovranno valutare eventuali ricongiunzioni di periodi di assicurativi), ovvero al maturare del 70° anno di età (si terrà conto dell’evento che si verificherà per primo).
Sulla volontà del dirigente di proseguire l’attività lavorativa, ai sensi del citato art. 22, c. 1, L. 183/2010 “collegato lavoro”, con le indicazioni fornite dalla Funzione Pubblica con circolare n. 2 del 2015, dei dirigenti medici e del ruolo sanitario, esclusi i titolari di struttura complessa (nulla osta al titolare di S.C. di proseguire il rapporto di lavoro oltre i limiti di età fino alla maturazione dei 40 anni di anzianità contributiva effettiva o 70 anni di età), se da prima poteva sembrare un diritto potestativo del dipendente, ora con l’interpretazione fornita dalla suindicata circolare, può prevalere l’esigenza dell’Amministrazione di appartenenza che potrebbe, pertanto, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro.
 

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