Aupi Staff asked 4 anni ago

N.M. Dipendente Lazio

Chiedo se sia possibile avere indicazioni circa diverse possibilità di scelta circa il pensionamento. In particolare si chiede:
1) se sia conveniente aderire alla ricongiunzione L. 29/1979, richiesta a suo tempo ma che ancora non giunge a chiarimento, ed eventualmente di quanto potrebbe essere la differenza di pensione con una richiesta di pensionamento per cumulo;
2) quale differenza di pensione vi sarebbe tra il pensionamento con pensione di anzianità (67 anni) e quella con 42 anni e 10 mesi di contributi;
3) quanto potrebbe essere eventualmente la pensione nelle diverse condizioni e le date in cui potrei fare domanda di pensionamento
allego alla presente i tre ultimi cedolini di stipendio, il CUD 2018 e l’estratto conto INPS aggiornato al 16/10/2019.
si rimane a disposizione per ogni chiarimento e si porgono i più cordiali saluti

 

1 Risposta
Aupi Staff answered 4 anni ago

N.M. Dipendente Lazio
Dall’esame della documentazione inviata per conto dell’iscritto si è potuto valorizzare, nella gestione dipendenti pubblici (ex CPDEL), al 31/10/2019, un’anzianità contributiva pari a 28 aa., 4 mm e 26 gg, mentre il periodo da ricongiungere attraverso l’art. 2 della legge 29/79, comprensivo di riscatto laurea di 4 anni, risulta di 12 aa, 8 mm e 9 gg..
Pertanto, per l’iscritto si prospettano i seguenti requisiti previdenziali:

  • Pensione anticipata (c.d. quota cento in cumulo), ai sensi dell’art. 14 del D.L. del 28/01/2019, nel rispetto dei termini di preavviso di 6 mesi, previsti dal medesimo articolo al comma 6 lettera c), e percepire il relativo assegno previdenziale di circa 2.300 euro netti mensili (su 29 aa., 5 mm e 26 gg.), senza considerare la parte pro quota (su 12 aa, 8 mm e 9 gg.) che verrà calcolata sempre dall’INPS gestione privati, se ipotizziamo una uscita a decorrere dall’01/05/2020, con 42 aa. e 1 mm di anzianità contributiva complessiva.

La domanda di pensione (quota cento in cumulo) va presentata all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici accedendo col proprio pin dispositivo attraverso il portale telematico del medesimo Istituto previdenziale nell’apposito servizio dedicato oppure affidarsi ad un Patronato di propria fiducia.
N.B.: per dar corso a questa tipologia di pensionamento deve rinunciare alla ricongiunzione L. 29/79 tutt’ora in corso di definizione;

  • Pensione anticipata in cumulo (no quota cento), ai sensi dell’art. 1 della legge n. 228/2012 modificato dall’art. 1, comma 195 e seguenti della Legge di Bilancio 2017 (rinunciando anche in questo caso alla ricongiunzione L. 29/79 tutt’ora in corso di definizione), nel rispetto dei termini di preavviso dettati dal CCNL della dirigenza non medica (tre mesi), ovvero, la prestazione previdenziale che si ottiene maturando i requisiti previsti dall’art. 24, comma 10, del D.L. 06/12/2011 n° 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2014 n° 214 (Legge Monti-Fornero), sostituito poi dall’art. 15, comma 1, del D.L. del 28/01/2019 n° 4, il quale, stabilisce che, a decorrere dal 01/01/2019, l’accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne, stabilendo altresì che la prestazione pensionistica decorra trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei citati requisiti che, per il caso di specie risulterebbe ad aprile del 2021.

L’importo relativo all’assegno previdenziale sarà di circa 2.400 euro netti mensili (su 30 aa., 5 mm e 26 gg.) senza considerare la parte pro quota (su 12 aa, 8 mm e 9 gg.) che verrà calcolata sempre dall’INPS gestione privati.
Le modalità di presentazione della domanda per ottenere la prestazione pensionistica dall’INPS sono le medesime indicate al punto 2);

  • Pensionamento d’ufficio per raggiunti limiti di età ordinamentale (65 aa.), solo se accetta la ricongiunzione L. 29/79 tutt’ora in corso di definizione, applicabile a coloro che hanno conseguito, a qualsiasi titolo, un diritto a pensione, nel caso di specie da maggio del 2021, come precisato dall’art. 2, c. 5, del D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 125/2013.

L’importo relativo all’assegno previdenziale sarà di circa 2.750 euro netti mensili su 43 aa. e 1 mm. di anzianità contributiva;

  • Pensionamento d’ufficio per raggiunti limiti di età (vecchiaia), solo se nel frattempo non sia stata definita la ricongiunzione L. 29/79 o in caso di rinuncia della stessa, se dovesse essere confermato l’incremento legato alla speranza di vita stimato sulla base dello scenario demografico ISTAT, nel mese di novembre 2022, all’età di 67 aa. e 3 mm..

L’importo relativo all’assegno previdenziale sarà di circa 2.550 euro netti mensili su 32 aa. di anzianità contributiva.
In tale contesto, se nel frattempo la ricongiunzione non fosse stata ancora definita, quindi, senza che l’iscritto ne avesse fatto esplicita rinuncia, il medesimo potrebbe richiedere la pensione di vecchiaia, con definizione della ricongiunzione in sede di pensione, con una prestazione previdenziale di circa 2.900 euro netti mensili.
(I suindicati importi sono approssimativi, in quanto, calcolati sulla base di quanto si è potuto desumere dalla documentazione prodotta e da elementi di calcolo attuali che potrebbero cambiare per i prossimi anni, pertanto potrebbero variare in base ai differenti dati sull’anzianità contributiva , sulla retribuzione imponibile utile ai fini del calcolo previdenziale e su una differente tassazione erariale).
N.B.: Il collocamento a riposo d’ufficio permette di evitare l’applicazione del blocco di 24 mm. della liquidazione del TFS ai sensi dell’art. 1, comma 22 del D.L. 18/08/2011, n.138 convertito con modificazioni in legge n. 148/2011 (la liquidazione del TFS/TFR è stata congelata per 24 mesi per i pensionamenti con dimissioni volontarie o 12 mesi per il collocamenti a riposo d’ufficio).
P.S.: si consiglia l’iscritto di effettuare un controllo della propria posizione assicurativa, periodo giuridico ed economico,  presente nella banca dati dell’INPS (estratto conto), attraverso l’utilizzo del pin rilasciato dal medesimo Istituto previdenziale, oppure attraverso un patronato di propria fiducia.
Si consiglia, inoltre, di verificare le retribuzioni, indicate nell’estratto conto informativo INPS, per gli anni 1999, 2002 e 2004 apparentemente non congrui. Se tale rilevazione fosse giustificata, l’iscritto può richiedere la variazione della posizione assicurativa (RVPA), allegando, se ne fosse in possesso, documentazione probatoria (cud, cedolini paga ecc.), utilizzando i diversi canali abilitati dall’INPS (Internet, Patronato, Contact center, ecc.) come previsto dalla circolare INPS n. 49 del 03/04/2014.

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