M.C. C. Dip Lombardia
Buongiorno
sono un’iscritta AUPI.
Chiedo cortesemente un calcolo della pensione con previsione di tempi e di entità dell’assegno pensionistico (se possibile).
Chiedo inoltre informazioni sulla possibilità di riscatto degli anni di laurea, anche ante 1996 come nel mio caso, soprattutto sulle possibilità e sulle penalizzazioni che può comportare l’adesione a tale proposta.
Allego documenti richiesti come da indicazione del sito.
Ringrazio e attendo riscontro.
M.C. C. Dip Lombardia
Dall’esame della documentazione inviata per conto dell’iscritta si è potuto valorizzare, nella gestione dipendenti pubblici (ex CPDEL), al 31/01/2020, un’anzianità contributiva pari a 28 aa., 3 mm e 6 gg..
Pertanto per maturare il diritto a pensione dovrebbe attendere il requisito dell’età che, se dovesse essere confermato l’incremento legato alla speranza di vita stimato sulla base dello scenario demografico ISTAT, acquisirebbe a novembre 2032 all’età di 68 anni e 3 mesi, ovvero, a novembre 2029, più l’aumento per effetto dell’aspettativa di vita, per ora cristallizzata a 41 anni e 10 mesi più 3 mesi di finestra a tutto il 2026, se riscattasse (riscatto ordinario) i 4 anni di laurea con calcolo pensionistico con sistema misto con un aumento della pensione, considerando la retribuzione attuale, di circa 160 euro mensili lordi.
Mentre se riscattasse i 4 anni di laurea ai sensi dell’art. 20 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni in L. n. 26/2019, c.d. riscatto agevolato, previa opzione al sistema di calcolo totalmente contributivo, e se dovesse essere confermato l’incremento legato alla speranza di vita stimato sulla base dello scenario demografico ISTAT, maturerebbe il requisito pensionistico presumibilmente a novembre 2029 a 65 anni ed 1 mese di età con un’anzianità contributiva di 42 aa. e 1 mese.
La scelta del riscatto agevolato farebbe mutare irreversibilmente il sistema di calcolo pensionistico da misto a contributivo, il quale, per il caso di specie, sarebbe particolarmente penalizzante. E’ plausibile ipotizzare una riduzione dell’assegno pensionistico dal 20 al 30% in meno rispetto al calcolo applicabile col sistema misto.
N.B.: I suindicati importi sono approssimativi, in quanto, calcolati sulla base di quanto si è potuto desumere dalla documentazione prodotta e da elementi di calcolo attuali che potrebbero cambiare per i prossimi anni, pertanto potrebbero variare in base ai differenti dati sull’anzianità contributiva, sulla retribuzione imponibile utile ai fini del calcolo previdenziale e su una differente tassazione erariale.