Aupi Staff asked 4 anni ago

R.E. Dipendente Lombardia

Ho 60 anni, lavoro in una ASST, ho invalidità 100% e accompagnamento, art 3 comma 3 della legge 104. Ho 20 anni circa di contributi. Posso accedere alla pensione di inabilità lavorativa? Ci sono criteri per prevedere quale tipo di inabilità mi assegnerebbe la commissione medica?

1 Risposta
Aupi Staff answered 4 anni ago

R.E. Dipendente Lombardia
L’accesso alla pensione di inabilità è vincolato all’esito dell’accertamento sanitario espresso dalle Commissioni Mediche competenti, ovvero:

  • ai sensi dell’art.2, c. 12 della L.335/95, dalla Commissione Medica di Verifica dipendente dalla Direzione dei servizi del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze, che hanno sede nei capoluoghi di regione, di norma presso gli uffici della locale Ragioneria territoriale dello stato che svolge tutte le attività di segreteria;
  • ai sensi dell’art. 13 della L. 274/91, dalle Commissioni Medico-Legali istituite presso le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio.

La CMV può esprimere il proprio giudizio:

  • sull’inidoneità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa (per aver diritto alla pensione sono sufficienti cinque anni di anzianità contributiva di cui tre nell’ultimo quinquennio);
  • sull’inidoneità assoluta temporanea o permanente al proficuo lavoro (per aver diritto alla pensione, con giudizio di inidoneità assoluta e permanente al proficuo lavoro, sono sufficienti quindici anni di anzianità contributiva);
  • sull’inidoneità temporanea o permanente alle mansioni proprie d’istituto (per aver diritto alla pensione, con giudizio di inidoneità permanente alle mansioni proprie d’istituto, sono sufficienti venti anni di anzianità contributiva, previo qualsiasi tentativo del datore di lavoro di ricollocazione in altra qualifica compatibile anche in qualifica inferiore dietro consenso del lavoratore).

L’inidoneità di cui al punto 1, eventualmente attribuita al lavoratore, incrementerebbe l’anzianità contributiva del medesimo (non oltre i quarant’anni totali), dell’equivalente periodo mancante al compimento del 60° anno di età (l’iscritta, quindi, non potrebbe beneficiarne).
La Commissione Medico-Legale istituita presso l’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, per il caso di specie, potrebbe esprimere il proprio giudizio solamente sull’inabilità assoluta al proficuo lavoro di cui all’art. 13 della L. 274/91 (per aver diritto alla pensione sono sufficienti quindici anni di anzianità contributiva).
L’accertamento sanitario da parte di entrambe le Commissioni deve essere attivato attraverso istanza del lavoratore per il tramite dell’Amministrazione di appartenenza.
Qualora al lavoratore venisse riconosciuta l’inabilità con diritto a pensione, il medesimo avrebbe diritto, da parte dell’Azienda da cui dipende, al riconoscimento di una indennità di mancato preavviso (per il caso di specie con anzianità superiore a 10 anni) pari a 12 mensilità, ed inoltre l’INPS Gestione Dipendenti Pubblici pagherebbe il TFS/TFR entro i 105 giorni dalla cessazione.
 
 
 
 
 
 
 

Close Search Window