B.M. Dipendente Sardegna
Buongiorno, sono iscritta e rappresentante provinciale.
Ci troviamo a fare chiarezza su un punto.
Tutti noi assunti dal 2009 dopo un concorso dalla ex Azienda ……, ora Azienda Tutela Salute (ATS) Sardegna, non abbiamo mai percepito l’indennità di Posizione Variabile Aziendale poichè la nostra ASL non ha mai provveduto alla stesura del Regolamento in materia di gradazione delle funzioni dirigenziali. I colleghi anziani invece, assunti nei decenni precedenti hanno continuato a ricevere tale indennità, oltre alle altre spettanti.
Si è constatata inoltre una difformità nell’intera regione per cui ad esempio a macchia di leopardo alcune vecchie ASL lo hanno erogato prontamente recependo il CCCNL del 2008 e predisponendo il Regolamento.
Inoltre nel passaggio da ASL ad ATS, i colleghi la cui ASL di assunzione erogavano tale indennità, l’hanno vista riconosciuta e mantenuta dall’ATS. Chi invece partiva con un’assenza in busta paga della voce continua a non riceverlo nonostante l’ATS in data 11/12/2017 abbia approvato il Regolamento nel quale però mi sembra non si parli di “posizione variabile aziendale”.
Le aziende avevano la libertà di non recepire l’art. 26 del CCNL
17/10/2008 e quindi annullare l’erogazione della Posizione Variabile Aziendale distribuendo il fondo di posizione solo nelle altre voci?
E’ possibile mantenere una tale disparità di trattamento a parità di incarico nella stessa Azienda ora, e in diverse Aziende prime?
Inoltre una collega anziana si è vista “sparire” la voce posizione variabile aziendale nel 2009 quando si è trasferita da una ASL all’altra. E’ possibile o vale il principio che i diritti acquisiti non si toccano?
Si allega busta paga e si rimane a disposizione.
B.M. Dipendente Sardegna
prima di rispondere ai quesiti posti è opportuno fare una premessa: nella sua mail si fa riferimento ad una data di assunzione (2009) che non corrisponde a quanto rilevabile dalla busta paga (inizio rapporto 07/07/2014). Ciò premesso, si può con certezza affermare che la voce Indennità rapporto esclusivo, (€. 128,81) e la Retribuzione posizione unificata (€. 23,31), sono certamente errate. Per stabilire la data effettiva a partire dalla quale queste voci devono essere corrette è necessario stabilire la data effettiva dell’assunzione.
In merito al passaggio da ASL ad ATS è di tutta evidenza che questo passaggio determina una cristallizzazione delle posizioni in attesa che la nuova Azienda adotti tutti gli atti necessari e provveda a determinarsi nel merito.
La nuova Azienda deve procedere speditamente alla riformulazione degli incarichi, alla loro graduazione ed all’attribuzione degli stessi.
Di certo l’Azienda non può non assegnare un incarico ai propri dirigenti.
E’ altrettanto vero che nel vigente contratto, vecchio di 10 anni, il testo utilizzava il verbo “possono” attribuire incarichi allo scadere dei 5 anni. Oggi, nell’ipotesi di Contratto che abbiamo sottoscritto a luglio e che dovrebbe diventare ufficiale entro la fine dell’anno, il “possono” è stato sostituito dal “devono”. Questa modifica rende effettivamente esigibile il diritto ad ottenere un incarico corrispondente. C’è anche da dire che numerose sentenze hanno confermato questo diritto anche in vigenza del “possono”. Purtroppo la giurisprudenza non è mai univoca e fino a che le sentenze non sono definitive (Cassazione) non ci si può fare grande affidamento.
Per fornire una valutazione sul Regolamento aziendale è necessario averne una copia.
Non è possibile “annullare l’erogazione della Posizione variabile aziendale. Questa voce stipendiale è collegata all’incarico attribuito e per tutta la durata dell’incarico non può essere modificata.
In merito al quesito relativo alla collega “anziana” che si è vista “sparire” la variabile aziendale, si conferma che ciò è assolutamente plausibile. Come già detto, la variabile aziendale è direttamente collegata all’incarico attribuito. Nel momento in cui un dirigente va via dalla propria azienda, lascia anche l’incarico che svolgeva e la variabile aziendale resta in azienda perché deve andare a remunerare il dirigente al quale verrà attribuito l’incarico lasciato libero dalla collega. La quale avrà diritto ad ottenere la variabile aziendale collegata all’incarico disponibile nell’Azienda di “arrivo”. Purtroppo molti colleghi, nel momento in cui chiedono il trasferimento non si informano sulla tipologia di incarico che verrà loro attribuita nell’Azienda di arrivo. Per essere ancora più chiari: se un Direttore di Struttura Complessa chiede il trasferimento ad altra Azienda, perde addirittura l’incarico di Direttore.
Infine a parità di incarico non è possibile un trattamento economico differenziato. La parità di incarico deve risultare dalla graduazione aziendale degli incarichi e dal contratto individuale di lavoro.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento