T.M. Lp Sardegna
Necessito di una consulenza di ordine contrattuale.
Sono un’insegnante (scuola materna) a tempo indeterminato con un contratto full Time e lavoro
anche come libera professionista, con partita iva, svolgendo attività di consulenza come psicologa
per cooperative sociali Onlus. Per effettuare il lavoro come autonoma chiedo ogni anno
l’autorizzazione al mio Dirigente scolastico come prevede la legge.
La Cooperativa per la quale lavoro ora (una sola al momento) mi ha proposto di effettuare attività di
consulenza come libera professionista presso un servizio per minori che la stessa gestisce per conto
di un ente pubblico (comune) presso il quale ha vinto una gara d’appalto.
Il contratto che firmerei con la cooperativa avrebbe una durata biennale (fino al 30 settembre 2021)
senza orari e giorni stabiliti, in totale autonomia in merito all’organizzazione del lavoro, con una
retribuzione trimestrale in base alle ore che fatturo.
Prima di accettare l’incarico e chiedere autorizzazione al mio Dirigente scolastico vorrei essere
sicura che non ci fossero incompatibilità e che quest’attività svolta come autonoma sia autorizzabile.
Di seguito riporto i riferimenti normativi di cui sono a conoscenza.
NOTE – RIFERIMENTI NORMATIVI
personale docente: art. 508 del D. Lgs. 297/94 (che il D.Lgs n. 165/01 richiama) e nell’art. 33 del
Ccnl 2003.
Il dipendente pubblico è obbligato a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva nei confronti
dell’Amministrazione da cui dipende ad eccezione del personale in part time con prestazione
lavorativa non superiore al 50%.
Ci sono poi casi in cui il dipendente pubblico a tempo pieno, se autorizzato dalla propria
Amministrazione, può svolgere incarichi di tipo diverso. Le condizioni e i criteri in base ai quali il
dipendente a tempo pieno può essere autorizzato a svolgere un’altra attività sono:
– la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate
sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per
l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con
l’impiego;
– il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della
pubblica amministrazione;
– la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio
cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento.
– L’attività deve essere svolta al di fuori dell’orario di servizio.
Sono pertanto da considerarsi INCOMPATIBILI:
a. l’esercizio di attività commerciale, industriale o di tipo professionale che non prevedono uno
specifico albo (ad esempio istruttore di scuola guida);
b. l’impiego alle dipendenze sia di privati che di enti pubblici (comprese le co.co.co);
c. l’incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i
quali la nomina è riservata allo Stato.
Al personale docente, anche se a tempo pieno, è consentito previa, autorizzazione da parte del
Dirigente Scolastico l’esercizio di libere professioni e dare lezioni private ad alunni che non
frequentano il proprio istituto, a condizione che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le
attività inerenti la funzione docente e che siano compatibili con l’orario di insegnamento e di
servizio.
Inoltre l’esercizio della libera professione è subordinata anche alle seguenti ulteriori limitazioni:
• che gli eventuali incarichi professionali non siano conferiti dalle amministrazioni pubbliche
• che l’eventuale patrocinio in controversie non coinvolga come parte una pubblica
amministrazione.
Infine perché l’attività possa considerarsi di tipo libero professionale è necessario che sia prevista
l’iscrizione ad uno specifico albo professionale o ad un elenco speciale.
I dipendenti a part Time che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria possono
svolgere un’altra attività lavorativa sia come dipendente (mai con una amministrazione pubblica)
sia come lavoratore autonomo a condizione che tali attività non comportino un conflitto di
interesse con la specifica attività di servizio del dipendente; non possono inoltre assumere il
patrocinio legale in quelle controversie dove è coinvolta una pubblica amministrazione o svolgere
incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
T. M. Lp Sardegna
in merito al quesito posto si fa presente che nella richiesta di autorizzazione da presentare al Dirigente devono essere indicati tutti gli elementi compresi quelli che potrebbero essere considerati incompatibili. Sarà cura e responsabilità del Dirigente verificare la compatibilità dell’incarico.