L. P. Dipendente Lombardia
ad aprile 2020 nascerà il mio secondo figlio. Volevo sapere come funziona il congedo parentale del padre e la fruizione dei riposi giornalieri perché mi sembra ci siano dei cambiamenti rispetto al 2018 (quando è nato il mio primo figlio).
Più in particolare:
• alla nascita posso usufruire di giorni di congedo obbligatorio? Ho letto che il congedo è stato esteso a 10 giorni lavorativi, ma nel 2018 i dipendenti pubblici non avevano diritto al congedo obbligatorio
• la mia compagna è lavoratrice autonoma. Posso usufruire del congedo parentale e/o dei riposi giornalieri mentre recepisce l’indennità per maternità?
• Il congedo parentale è ancora usufruibile ad ore?
• Infine, l’attività di intramoenia è compatibile con la fruizione dei riposi giornalieri?
L. P. Dipendente Lombardia
in merito ai quesiti posti con mail del 10 dicembre 2019, si fa presente quanto segue:
– l’incremento dei giorni da 5 a 10 dovrebbe essere previsto nella legge finanziaria in discussione in Parlamento;
– per quanto riguarda la possibilità di usufruire del congedo parentale e/o dei riposi giornalieri si deve far riferimento alla seguente normativa:
A)
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20152%20del%2018-08-2015.htm
B)
Art.32
Congedo parentale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)
1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:(4)
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all’espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.(1)
1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.(5)
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.(2)
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.(3)
(1) Comma inserito dall’art. 1, comma 339, lett. a), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013. In precedenza, il presente comma era stato inserito dall’art. 3, comma 1, lett. a), D.L. 11 dicembre 2012, n. 216, non convertito in legge, come indicato dall’art. 1, comma 362, della predetta L. 228/2012 che ha contestualmente disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del predetto D.L. 216/2012.
(2) Comma modificato dall’art. 1, comma 339, lett. b), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e, successivamente, così sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015; per l’applicazione di tale ultima disposizione vedi l’art. 26, commi 2 e 4 dello stesso D.Lgs. n. 80/2015.In precedenza, il presente comma era stato modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 11 dicembre 2012, n. 216, non convertito in legge, come indicato dall’art. 1, comma 362, della predetta L. 228/2012 che ha contestualmente disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del predetto D.L. 216/2012. (
3) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 339, lett. c), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013. In precedenza, la medesima modifica era stata prevista dall’art. 3, comma 1, lett. c), D.L. 11 dicembre 2012, n. 216, non convertito in legge, come indicato dall’art. 1, comma 362, della predetta L. 228/2012 che ha contestualmente disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del predetto D.L. 216/2012.
(4) Alinea così modificato dall’art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’art. 26, commi 2 e 4 dello stesso D.Lgs. n. 80/2015.
(5) Comma inserito dall’art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’art. 26, commi 2 e 4 dello stesso D.Lgs. n. 80/2015.
C)
Art. 40.
Riposi giornalieri del padre
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)
1. I periodi di riposo di cui all’articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermita’ della madre.
La possibilità di usufruire del congedo ad ore è regolamentata nel Contratto nazionale che dovrebbe essere firmato a giorni.
Non sembra esclusa la possibilità di svolgere attività intramoenia. In ogni caso bisogna far riferimento al Regolamento aziendale in materia di attività libero professionale.