Aupi Staff asked 4 anni ago

D. C. Dipendente Lombardia

Buongiorno, sono iscritta Aupi e dipendente dell’azienda ASST…….; da alcuni anni sono a impiegata ad orario ridotto al 70% verticale per motivi di assistenza ai 3 figli minorenni. Ai sensi del CCNL 2016-2019 la mia azienda mi chiede il 15 gennaio scorso ed entro fine mese di rinnovare la domanda di part Time (che avevo già presentato a novembre 2019 con decorrenza dal 1 gennaio 2020) indicandomi le 3 comprovate e rilevanti esigenze familiari e sociali al comma 1 art 110. Finora ho usufruito del part Time in ragione dell’età del mio terzogenito inferiore agli otto anni. Dal 2020 non rientro più in tale categoria avendo lui appena compiuto 9 anni. Vorrei sapere se la possibilità di usufruire del part Time (entro il limite del 3% della dotazione organica, ampiamente rispettato in azienda) è ristretta tassativamente a tali condizioni oppure se sia ammessa la valutazione della domanda anche ad altre condizioni, quale, ad esempio, la mia di assistenza e cura ai tre figli (di cui due minorenni pur se di età maggiore agli otto anni).
Vi rivolgo tale domanda perché leggo nel CCNL 2016-2019 sul sito AUPI:
Capo II Rapporti di lavoro con impegno orario ridotto
Art. 110 Accesso al rapporto di lavoro con impegno orario ridotto
1. Le Aziende ed Enti possono costituire rapporti di lavoro a impegno orario ridotto mediante la trasformazione di rapporti di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto su richiesta dei dirigenti interessati, a fronte di comprovate e rilevanti esigenze familiari o sociali. Le predette esigenze sono in particolare da ricondurre alle seguenti ipotesi: a) assistenza ai figli sino agli otto anni di età, b) assistenza al coniuge o ai parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, nei casi in cui non vi siano possibilità alternative di assistenza, che accedano ai programmi terapeutici e/o di riabilitazione, debitamente certificati, previsti per tossicodipendenti, alcolisti cronici, nonché per i portatori di handicap o per i soggetti affetti da grave debilitazione psico-fisica; c) assistenza, in mancanza di soluzioni alternative, al coniuge, al figlio, al genitore, al fratello o alla sorella, agli affini di primo grado, anche non conviventi, che necessitano di particolare cura, in particolare in relazione alle patologie indicate dall’art. 2, comma 1, lettera b) del DM n. 278/2000, nonché ai parenti ed affini entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, anche non conviventi, che siano portatori di handicap.
“Le predette esigenze sono in particolare da ricondurre alle seguenti ipotesi” deve essere tradotto come esclusivamente da ricondurre a tale casistica oppure c’è spazio per sottoporre la domanda di part time per altre esigenze?
Infine, nei succitati artt. non sono citate percentuali fisse di riduzione del part time che, quindi deduco, possa essere ridotto in percentuale libera purché non inferiore al 30%. Prima usufruivo di riduzione al 70% (verticale), ora chiederei un 75%(sempre verticale).
Vi ringrazio fin d’ora per una risposta, possibilmente sollecita dovendo inoltrare entro il 31/01/2020 l’eventuale domanda di rinnovo part time alla mia azienda.

1 Risposta
Aupi Staff answered 4 anni ago

D. C. Dipendente Lombardia
in merito al quesito posto si fa presente quanto segue:
premesso che per il ruolo dirigenziale, per implicita definizione, non è previsto l’istituto giuridico-contrattuale del par- Time, per la dirigenza medica e sanitaria, nel corso degli anni la contrattazione nazionale ha affrontato il tema, ed a fronte di un divieto assoluto del part-time è riuscita ad inserire un istituto contrattuale che va sotto il nome di “impegno orario ridotto” con l’obbligo di prevedere una percentuale massima di personale al quale attribuire il part-time ed individuando una casistica che ha a che fare unicamente con la necessità di far fronte ad esigenze personali e familiari ben definite. Ciò premesso la casistica individuata dal Contratto deve essere coniugata con la percentuale massima di dirigenti ai quali riconoscere questo istituto. Pertanto non è da escludere a priori la possibilità, da parte dell’Azienda di riconoscerLe questo istituto a condizione che non ci siano altre richieste maggiormente corrispondenti alla casistica individuata dal Contratto. Esemplificando: se ci dovesse essere lei e un altro dirigente entrambi con un figlio ma uno inferiore e l’altro superiore agli 8 anni, la scelta dell’Azienda non può che ricadere sulla prima fattispecie.
In merito alla percentuale è rimasto immutato il vincolo del 30%.

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