Aupi Staff asked 7 anni ago

Dr.ssa R. S. ASL Napoli

Età 58 anni

Contributi 36 anni

Riscattato anni di studio

Quali possibilità ho di andare in pensione e quale sarà l’importo della pensione. Quanto dovrò attendere per la liquidazione? Ho usufruito della L. 151/2001 per assistere mia madre riconosciuta invalida ai sensi dell’art. 3 c.3 L. 104. Questa assenza influirà sul TFR e7o sull’importo della futura pensione?

 

1 Risposta
Aupi Staff answered 7 anni ago

Risposta alla Dr.ssa R. S.
Dall’esame della documentazione trasmessa dall’iscritta (non è stato indicato il periodo di riscatto degli anni di laurea che si presume siano 4 aa. più 32 aa., 8 mm. e 17 gg. di anzianità contributiva, per servizio svolto da dipendente in qualità di dirigente psicologo, fino al 30/06/2013) la Dr.ssa R. avrebbe le seguenti possibilità:

  1. recedere dal servizio, con decorrenza 09/11/2013, naturalmente nel rispetto dei termini del preavviso dettati dal CCNL della dirigenza non medica (tre mesi), con diritto a pensione ai sensi dell’art. 1 comma 9 della legge 243/2004 – legge Maroni (35 aa. anzianità contributiva e 57 aa. di età anagrafica), calcolata col sistema interamente contributivo, con 58 aa. e 3 mm. di età (57 aa., 3 mm. di adeguamento alla speranza di vita, previsti dal decreto del M.E.F. del 06/12/2011, più 12 mm. per via della finestra mobile prevista dall’art. 12, comma 2 del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, in 122/2010, con un assegno di circa € 1.600,00 netti mensili penalizzato di circa il 35 % rispetto a quello che avrebbe potuto percepire calcolato pro-quota col sistema “misto Monti-Fornero” (retributivo fino al 31/12/2011 e contributivo dall’01/01/2012 in poi)  con medesima anzianità contributiva.

I suindicati importi sono approssimativi, in quanto, calcolati sulla base di quanto si è potuto desumere dalla documentazione prodotta, pertanto potrebbero variare in base alla differente retribuzione e differente tassazione erariale.

  1. potrebbe essere collocata a riposo d’ufficio1, se dovesse essere confermato l’incremento legato alla speranza di vita stimato sulla base dello scenario demografico ISTAT, a decorrere dal 10/08/2018, con 41 aa. e 10 mm. di anzianità contributiva all’età di 63 aa., ai sensi dell’art. 72 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (risoluzione unilaterale con preavviso di sei mesi), oppure, scegliere, ad istanza ai sensi della L. 183/2010 “collegato lavoro”, la prosecuzione del servizio al mature del 40° anno di servizio effettivo (nel caso di specie non si considera il riscatto degli anni di laurea) che raggiungerebbe il 09/10/2020.
  • Il collocamento a riposo d’ufficio permette di evitare l’applicazione del blocco di 24 mm. della liquidazione ai sensi dell’art. 1, comma 22 del D.L. 18/08/2011, n.138 convertito con modificazioni in legge n. 148/2011 (la liquidazione del TFS/TFR è stata congelata per 24 per i pensionamenti con dimissioni volontarie o 6 mesi per il collocamenti a riposo d’ufficio).

L’art. 42 , comma 5 e seguenti, del D.Lgv. 26 marzo 2001, n. 151, novellato dall’art. 4 del D.Lgv. 18 luglio 2011, n. 119 (periodi di congedo riconosciuto in favore dei familiari di portatori di handicap), prevede che, durante i periodi di congedo i richiedenti hanno diritto ad un’indennità economica pari all’ultima retribuzione percepita delle voci fisse e ricorrenti.
La norma in questione, inoltre, pone un limite a tale indennità che per il 2013 è stata fissata in € 46.835,93 annui lordi, ovvero, in € 35.215,00 al netto dei contributi previdenziali (pensionistici) a carico del datore di lavoro (es. se il richiedente usufruisse di 12 mm. di congedo, coincidenti con l’anno solare, la retribuzione spettante non potrà superare l’importo annuo di € 35.215,00 lordi).
Detta contribuzione è utile ai fini del trattamento pensionistico e, non essendo dovuta alcuna contribuzione utile ai fini del TFS/TFR, per i periodi di congedo di cui trattasi non verrà erogata la corrispettiva indennità previdenziale.

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