Aupi Staff asked 7 anni ago

Dr.ssa M. O.  ASL Cagliari

Età Anagrafica 55 Anni

Anzianità Contributiva 32 anni

Riscatto anni studio

Ho ricongiunto  i periodi lavorativi e riscattato gli anni di laurea,  a che età potrò andare in pensione ?

 

1 Risposta
Aupi Staff answered 7 anni ago

Risposta alla Dr.ssa M. O..
Dall’esame della documentazione inviata dall’iscritta (riscatto università 4 aa., ricongiunzione ? (non è stato indicato il periodo) e un’anzianità contributiva per servizio svolto fino al 30/06/2013 nel S.S.N. di 32 aa., 1 mm, e 6 gg. con un’età di 55 aa., 11 mm. e 2 gg.) l’iscritta avrebbe la seguente possibilità:

  1. recedere dal servizio, con decorrenza 29/10/2015, naturalmente nel rispetto dei termini del preavviso dettati dal CCNL della dirigenza non medica (tre mesi), con diritto a pensione di anzianità ai sensi dell’art. 1 comma 9 della legge 243/2004 – legge Maroni (35 aa. anzianità contributiva e 57 aa. di età anagrafica), calcolata col sistema interamente contributivo, con 58 aa. e 3 mm. di età (57 aa., più 3 mm. di adeguamento alla speranza di vita, previsti dal decreto del M.E.F. del 06/12/2011, più 12 mm. per via della finestra mobile prevista dall’art. 12, comma 2 del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, in 122/2010, con un assegno di circa € 1.800,00 netti mensili penalizzato di circa il 30 % rispetto a quello che avrebbe potuto percepire pro-quota calcolato col sistema “misto Monti-Fornero” (retributivo fino al 31/12/2011 e contributivo dall’01/01/2012 in poi)  con medesima anzianità contributiva.

I suindicati importi sono approssimativi, in quanto, calcolati sulla base di quanto si è potuto desumere dalla documentazione prodotta, pertanto potrebbero variare in base alla differente retribuzione e differente tassazione erariale.

  1. potrebbe essere collocata a riposo d’ufficio1, se dovesse essere confermato l’incremento legato alla speranza di vita stimato sulla base dello scenario demografico ISTAT, a decorrere dal 28/07/2019, con 42 aa. e 2 mm. di anzianità contributiva all’età di 62 aa., ai sensi dell’art. 72 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (risoluzione unilaterale con preavviso di sei mesi), oppure, scegliere, ad istanza ai sensi della L. 183/2010 “collegato lavoro”, la prosecuzione del servizio al mature del 40° anno di servizio effettivo (nel caso di specie non si considera il riscatto degli anni di laurea) che raggiungerebbe il 24/05/2021.
  • Il collocamento a riposo d’ufficio permette di evitare l’applicazione del blocco di 24 mm. della liquidazione ai sensi dell’art. 1, comma 22 del D.L. 18/08/2011, n.138 convertito con modificazioni in legge n. 148/2011 (la liquidazione del TFS/TFR è stata congelata per 24 per i pensionamenti con dimissioni volontarie o 6 mesi per il collocamenti a riposo d’ufficio).
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