Aupi Staff asked 3 anni ago

L.C.R.  Dipendente Emilia Romagna

Buongiorno,

ringrazio per la risposta. Avrei comunque necessità di approfondire il punto 1):

– da svariati confronti con altro personale, spesso emerge come molti di loro abbiano richiesto l’aspettativa all’azienda di appartenenza (mantenendo così attivo il contratto a tempo indeterminato) per svolgere un incarico presso un’altra azienda. Questo, mi pare, succeda nel campo dell’istruzione, della pubblica amministrazione e della sanità. Si applica anche al nostro contratto?

Resto in attesa di un gentile feedack.

Forse a causa di un difetto terminologico, più che la riserva del posto attuale, quello che mi preme capire è se esiste la possibilità di mantenere la formula del tempo indeterminato presso AUSL pur accettando un incarico a tempo determinato presso AUSL ……….

1 Risposta
Aupi Staff answered 3 anni ago

L.R.C.  Dipendente Emilia Romagna
A seguito di ulteriori e più dettagliati approfondimenti, rettificando, parzialmente, quanto in precedenza comunicato, può fa riferimento all’articolo 10 CCNL 10.2.2004 così come modificato dall’art. 24, comma 15 CCNL del 3.11.2005.
In particolare il comma 8 lettera a) e lettera b) che testualmente recitano:
“8. L’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per: 

  1. a)un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi degli artt. 15 e segg, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; 
  2. b)tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L’aspettativa prevista dall’art. 23 bis del d.lgs 165 del 2001 per attuare la mobilità pubblico – privato si applica esclusivamente nei casi in cui l’incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell’Unione stessa o da Organismi internazionali. L’incarico già conferito al dirigente dall’azienda o ente che concede l’aspettativa è sospeso per la durata dell’aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla valutazione. Durante l’assenza, in rapporto alla durata dell’aspettativa, si applica l’art. 28.

Resta comunque nella disponibilità dell’Azienda la concessione dell’aspettativa sulla base del comma 1 dello stesso articolo che testualmente recita:

  1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio. 

Anche con gli ulteriori approfondimenti di cui sopra resta quanto detto dall’inizio: è nella disponibilità dell’Azienda concedere o meno l’aspettativa.
In conclusione: il Dirigente può chiedere l’aspettativa per la durata di un incarico a tempo determinato; la concessione della stessa è prerogativa dell’Azienda.
 

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