Aupi Staff asked 3 anni ago

S.C. Dipendente Lombardia

Gent. consulente Aupi, sono dirigente sanitario psicologo 1 livello, assunta a tempo indeterminato il 17 gennaio 2005 prima in ASL ………, poi diventata ATS e infine conferita in Asst ………., con regime di part-time al 70% misto (ex ciclico, con sospensione mese di agosto).
Le invio quesito urgente in merito alla applicazione del contratto per quanto riguarda l’articolo 89 che riporto per facilità

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo,

l’indennita’  di  esclusivita’   del   rapporto   di   lavoro   resta disciplinata dagli articoli 5 del C.C.N.L.  dell’8  giugno  2000,  II biennio, art. 8, comma 1, lettera e) del  C.C.N.L.  del  22  febbraio 2001, art. 36 del C.C.N.L. del 3 novembre 2005 e art. 12 del C.C.N.L. del 6 maggio 2010 (Indennita’ di esclusivita’ del rapporto di lavoro)per l’Area IV e dall’art. 5  del  C.C.N.L.  dell’8  giugno  2000,  II biennio economico, art. 10. comma 1, lettera b) del C.C.N.L.  del  22 febbraio 2001 (Indennita’ di esclusivita’ del  rapporto  di  lavoro), art. 36 del C.C.N.L. del 3 novembre 2005 (Indennita’) e art.  11  del C.C.N.L. del 6 maggio 2010, II biennio  (Indennita’  di  esclusivita’ del rapporto di lavoro), per l’Area III  con  riferimento  alla  sola dirigenza sanitaria.     2.  L’esperienza  professionale/anzianita’  richiesta   in   tali disposizioni contrattuali si deve intendere riferita  alla  effettiva anzianita’ di servizio maturata in qualita’  di  dirigente,  anche  a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all’art.1 (Campo di applicazione) con o senza soluzione di continuita’. 3. A decorrere  dal  31  dicembre  2018  ed  a  valere  dall’anno successivo,  l’indennita’  di  esclusivita’  della   sola   dirigenza sanitaria di cui al comma 1  e’  rideterminata  nei  seguenti  valori annui, lordi comprensivi della tredicesima mensilità.

Al gennaio 2020 avrei avuto lo scatto dei 15 anni di anzianità per indennità di esclusività. Dato il rinnovo del contratto appena prima, la procedura si è rallentata in attesa che in UOC risorse umane venisse adeguata alle nuove disposizioni. Il 23 gennaio 2020 è stato infatti richiesto aggiornamento dei periodi di servizio in qualità di dirigente per ricostruire l’anzianità di effettivo servizio, sia per indennità che per la clausola di garanzia art 92.

Ad ASST risultava il lavoro a tempo indeterminato in corso dal 17/1/2005 e un periodo di alcune settimane di aspettativa senza assegni da me richiesto per assistenza figlio, dal 21/5/2007 al 10/7/2007.

Ho quindi integrato la documentazione con un periodo di assunzione a tempo determinato come supplenza maternità presso ASL ………. dal 10/7/2000 al 5/3/2001 in qualità di dirigente psicologo ex1 livello.

Dopo infinite attese, solleciti e integrazioni per una estenuante burocrazia (e obiettivamente scarsa efficacia dell’unica persona incaricata di seguire tali procedure) è stata effettuata la delibera ad ottobre 2020 ma nella busta paga di Ottobre che allego ho ritrovato una  cifra ben diversa da quella che mi attendevo.

A prescindere dal penalizzante cambiamento in questo nuovo contratto nel proporzionare anche l’indennità di esclusività al part-time (quando l’esclusività scatta per il solo fatto di lavorare come dirigente sanitario e non in proporzione alle ore di lavoro, oltre al fatto che ora il part-time esclude anche possibilità di intra o extra moenia, aumentando semmai il vincolo di esclusività e la limitazione economica), di fatto da gennaio il contributo di esclusività in busta paga mi è sceso a 311,47 euro, che con l’attuale scatto dei 15 anni diventa 724,84 euro.

Quindi mi è stato spiegato che l’integrazione della differenza di 413,37 euro negli arretrati mi è stato attribuito dal febbraio 2020, da ciò la cifra di  3.306,97 euro nella busta paga di ottobre, corrispondente ai 413,37euro x 8 mesi.

Non è stato considerato il pregresso del tempo determinato alla asl…….. in quanto la famosa unica persona incaricata della procedura e quindi del conteggio ha ammesso di essersene dimenticata, pur avendo ricevuto la documentazione, e al mio sollecito alla correzione mi ha risposto di non avere tempo, anche a causa della pandemia. Inoltre ha sostenuto che comunque si tratterebbe di integrare solo il mese di gennaio, in quanto considerano il calcolo dei precedenti periodi da dirigente solo a partire dal nuovo contratto. Non mi è chiaro se avrebbero dovuto sottrarre le settimane di aspettativa al conteggio o meno.

Per quanto riguarda l’Articolo 92, lo vedo invece presente come voce dalla busta paga di giugno, doppio, per poi procedere in singola voce nelle successive, non ho chiesto in merito perché la persona non era di fatto disponibile, e neanche così attendibile.

A questo punto ho preferito sentire il Vs. parere come sindacato, dato che invece avevo interpretato il “si deve intendere” del comma 2 dell’art 89, come una specifica che valeva anche per il pregresso, citando nelle righe sopra tutti i precedenti contratti. Pure nel comma 3 c’è una rideterminazione per le cifre a decorrere a posteriori.

Comunque per avere dati certi Le sottopongo la situazione e le buste paga, (allegandone anche di altre mensilità se necessitasse confronto) chiedendo quale dovrebbe essere il calcolo esatto nel mio caso, sia per indennità che per art 92, alla luce dei periodi di attività lavorativa come dirigente, e della interpretazione che ritenete corretta del contratto.

1 Risposta
Aupi Staff answered 3 anni ago

S.C. Dipendente Lombardia
per quanto riguarda l’interpretazione del comma 2 art. 89 non c’è alcun dubbio che debbano essere considerati e ricostruiti tutti i periodi di lavoro a tempo determinato ed indeterminato e tutti contribuiscono a quantificare l’anzianità di servizio.
Per quanto riguarda l’art. 92 lei rientra nella fascia superiore ai 15 anni ed inferiore ai 20.
In merito al calcolo preciso deve essere applicata la percentuale, nel suo caso del 70% sulle voci fisse e periodiche di cui all’art. 112

  1. Il trattamento economico del dirigente con rapporto di lavoro a impegno orario ridotto è

proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche,
la retribuzione complessiva d’incarico, l’eventuale retribuzione individuale di
anzianità, l’indennità di esclusività del rapporto di lavoro, l’indennità di specificità medi-
222 co-veterinaria e l’indennità di rischio radiologico, spettanti al dirigente con rapporto a impegno
orario pieno appartenente alla stessa posizione anche d’incarico.
 

  1. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti,

nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati
ai dirigenti a impegno orario ridotto anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale
al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi.

  1. Al ricorrere delle condizioni di legge al dirigente a impegno orario ridotto sono corrisposte

per intero gli assegni familiari ove spettanti.
Si fa presente che la definizione giuridica di part-time non è prevista per la dirigenza nel Pubblico impiego. La definizione corretta è “impegno ad orario ridotto”. Si è dovuto trovare questa soluzione perché nella PA il dirigente non ha vincoli di orario. Per la Dirigenza medica e sanitaria si è trovata questa soluzione che tra l’altro è strettamente collegata a stati di necessità particolari e personali e familiari e non è fruibile da tutti i dirigenti tant’è che la percentuale di dirigenti che può chiedere ed ottenere questa tipologia di rapporto di lavoro è limitata al 3% incrementabile fino al 7% e la durata è limitata alla persistenza delle gravi motivazioni personali.
Disponibile ad ogni ulteriore chiarimento.
 
 

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