Aupi Staff asked 3 anni ago

S.Z. Libero Professionista Liguria

Buongiorno,

il presente quesito chiede delucidazioni in merito allo stato di gravidanza e/o allattamento e l’essere in graduatoria per un tempo determinato all’interno di un’Azienda Sanitaria.

Nella fattispecie, alla luce della normativa a tutela della gravidanza (limitazioni previste dal D.lgs 26.3.2001 N.151) e dell’attuale condizione di pandemia Covid-19, vorrei sapere se, laddove venissi chiamata a ricoprire un incarico a tempo determinato della durata di un anno, io debba dichiarare lo stato di gravidanza e/o allattamento (se in essere) al momento della visita col medico del lavoro competente, o ancor prima al Dirigente del Servizio. Inoltre, vorrei sapere se lo stato di gravidanza/allattamento può rappresentare un’inidoneità e precludere la possibilità di entrare in servizio e/o essere esclusa dalla graduatoria o se è mio diritto chiedere di essere trasferita in una mansione compatibile al D.lgs N.151/2001 e con i dovuti DPI a protezione del Covid, possa comunque svolgere un’attività ambulatoriale a contatto con un’utenza non a rischio (escludendo ad es. servizi con utenza psichiatrica). Altresì chiedo se in questa situazione sia possibile eventualmente “congelare” il posto in graduatoria sino al possibile rientro post-allattamento o se debba prendere servizio ed eventualmente aspettare, laddove non mi possano ricollocare, di essere posta in maternità anticipata seppur significhi trascorrere buona parte del contratto, se annuale, in maternità (e se ciò significa anche dover sospendere l’attività libero-professionale in studio).

In attesa vs gentile riscontro

1 Risposta
Aupi Staff answered 3 anni ago

S.Z. Libero Professionista Liguria
relativamente alle richieste del medico competente si ritiene che non si possa non rispondere ad una sua esplicita richiesta.
Certamente lo stato di salute, compresa l’eventuale gravidanza non è oggetto di colloquio con il Responsabile del servizio.
Certamente non è possibile prendere servizio nel periodo di astensione obbligatoria, astensione che adesso prevede una maggiore flessibilità.
Per quanto riguarda l’assegnazione a servizi diversi la decisione è demandata al medico competente in quanto sua è la responsabilità.
In merito al quesito, relativamente alla parte con la quale si chiedeva la possibilità di ‘congelare’ il posto in graduatoria, una recentissima sentenza della Corte Costituzionale, n. 200/2020, ha sancito l’illegittimità di qualsiasi forma di ‘congelamento’. Lo scorrimento della graduatoria deve essere effettuato secondo l’ordine previsto e successivamente e se del caso contestualmente provvedere ad attribuire alla dipendente tutte le prerogative previste dalle norme di tutela della maternità.
D’altro canto il periodo di astensione obbligatoria dal servizio è di 5 mesi. Tutte le altre possibilità (astensione anticipata, collocazione diversa ecc.) non possono essere considerate elementi da prendere preventivamente in considerazione. Non è possibile che una amministrazione, ancor prima di una assunzione, verifichi preventivamente eventuali possibilità di ricollocazione. Ancor meno prevedibile e pertanto altrettanto impossibile verificare ipotesi di astensione facoltativa.
Infine l’attività libero professionale, anche in regime di non dipendenza, deve essere interrotta, sempre a garanzia della tutela della salute della donna e del nascituro.
 

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