C.F. Dipendente Toscana
la presente per chiedere chiarimenti circa la possibilità di trasferimento/avvicinamento in favore del proprio congiunto titolare L. 104/92 .
A tal proposito faccio presente quanto segue:
che per sopraggiunte gravi problematiche familiari mi sono stati riconosciuti i benefici della L.104/92 comma 3 in favore del suocero; attualmente, faccio pendolarismo quasi giornaliero tra Roma e l’Ospedale di…………… per recarmi al lavoro presso lo SMIA.
Come già detto, la situazione del congiunto negli ultimi tempi si è connotata con un’assistenza continuativa e permanente, mio marito quasi settantenne, con cardiopatia ischemica e diabete fa il possibile e pertanto è essenziale un ulteriore aiuto per supportare le attività di sostegno.
C.F. Dipendente Toscana
il comma 6 dell’art. 33 della legge 104/92 e s.m.i. prevede la possibilità di scegliere la sede più vicina.
Questa previsione così come riportata nella norma non costituisce un ‘diritto’, quanto piuttosto una possibilità. Infatti il suddetto comma 6 utilizza la formula “ove possibile”.
La legge ha ipotizzato tale possibilità all’interno di una stessa azienda/regione. La norma nulla dice in merito all’ipotesi di sedi di lavoro collocate in regioni diverse.
In questo caso si potrebbe ipotizzare l’attivazione di una mobilità interregionale con tutte le procedure previste e che costituirebbe, in ogni caso, una opportunità, ma non un diritto compiuto.
Disponibili ad ogni ulteriore chiarimento e/o approfondimento.