Aupi Staff asked 3 anni ago

L.L.  Dipendente Lombardia

sono una psicologa dipendente ASST …………, vostra iscritta.
Richiedo informazioni inerenti i seguenti  quesiti previdenziali, per quello che è possibile ipotizzare sulla base delle attuali normative:

1. Quando potrò andare in pensione?
2. Il riscatto degli anni di Università quali agevolazioni potrebbe darmi rispetto all’età pensionabile? Quale penalizzazione economica  sull’assegno della pensione?
3. Sono previste agevolazioni economiche per il riscatto degli anni universitari anche per chi si è laureato prima del 1996?

In breve la mia storia formativa e lavorativa:
– Laurea conseguita nel 1992
-Lavoro dipendente dal 1992 al 1995. Brevi periodi di lavoro come stagionale prima del 1992
-Borsa di studio nel 1996 (non documentata, dovrei recuperare la documentazione)
-1997-2010: Libera professione con cassa previdenziale Enpap
-2010-  in corso: dipendente ASST

Allego:
-documentazione in mio possesso inerente posizione contributiva INPS e posizione contributiva ENPAP
-Ultimo cedolino ASST e CUD

1 Risposta
Aupi Staff answered 3 anni ago

L.L.  Dipendente Lombardia
Dall’esame della documentazione inviata per conto dell’iscritta si è potuto valorizzare, nella gestione dipendenti pubblici (ex CPDEL), al 30/06/2020, un’anzianità contributiva pari a 10 aa., 2 mm. e 16 gg., a cui si cumulerebbe l’anzianità contributiva ENPAP e quella maturata da lavoro dipendente privato.
Pertanto, con le attuali regole previdenziali, cumulando l’anzianità contributiva complessiva, non considerando il riscatto laurea, non permetterebbe all’iscritta di raggiungere il requisito pensionistico anticipato, con i requisiti previsti dall’art. 24, comma 10, del D.L. 06/12/2011 n° 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2014 n° 214 (Legge Monti-Fornero), sostituito poi dall’art. 15, comma 1, del D.L. del 28/01/2019 n° 4, il quale, stabilisce che, a decorrere dal 01/01/2019 e fino al 31/12/2026, l’accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne, stabilendo altresì che la prestazione pensionistica decorra trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei citati requisiti, prima del raggiungimento del  limite di età che, se dovesse essere confermato l’incremento legato alla speranza di vita stimato sulla base dello scenario demografico ISTAT, si perfezionerebbe a maggio del 2034 a 68 anni e 5 mesi di età.
L’ipotesi di riscatto laurea, è vero che permetterebbe all’iscritta di anticipare il succitato requisito pensionistico di circa un anno, ma a fronte di un elevato onere economico non compensato poi da un conseguente aumento dell’assegno pensionistico.
Pertanto, rispettando le scelte di carattere soggettivo, si potrebbe ipotizzare, essendo consentito, un riscatto di laurea parziale.
Poiché detto periodo si colloca, come dichiarato dall’iscritta, prima del 1993, tale periodo contributivo determinerebbe, se riscattato, la prima quota di pensione da calcolarsi moltiplicando l’ultima retribuzione percepita prima alla cessazione per il coefficiente di trasformazione (Tab. A L. 965/65) riferito al succitato periodo contributivo al 31/12/1992. Es. per capire meglio: se si riscattasse un solo mese collocato prima del 1993 si determinerebbe una prima quota di pensione pari al 23,91 % della retribuzione alla cessazione (ipotizzando quindi una retribuzione annua lorda di 65.000 euro si otterrebbe una prima quota di pensione annua lorda di 15.541 euro).

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