Aupi Staff asked 3 anni ago

S.P. Dipendente Lombardi

Buongiorno,  sono VS iscritta da sempre. Volevo chiedere cortesemente  informativa  sulla mia posizione previdenziale   sia  considerando la quota 100 poichè compio 62 anni a settembre sia  nella prospettiva più a lungo  termine, come tempistiche ed entità della pensione nelle due prospettive.

A tal fine Vi allego documentazione richiesta .

Chiedo inoltre precisazioni sul riconoscimento del TFR.

Inoltre volevo confrontarmi sul fatto che INPS di ………. mi ha rifiutato la possibilità di  versare i contributi per due anni della scuola di specializzazione in clinica e teoria della terapia sistemica  fatta  presso ospedale ………….. negli anni  dal febbraio 1984 al febbraio 1988. Allora non veniva rilasciato un diploma , ma solo un certificato.

1 Risposta
Aupi Staff answered 3 anni ago

S.P. Dipendente Lombardia
Dall’esame della documentazione inviata per conto dell’iscritta si è potuto valorizzare, nella gestione dipendenti pubblici (ex CPDEL), al 31/07/2020, un’anzianità contributiva complessiva pari a 38 aa. e 7 mm..
Pertanto a marzo del 2021, all’età di 62 aa. e 6 mm., conseguirebbe una prestazione pensionistica, ai sensi dell’art. 14 del D.L. del 28/01/2019 (c.d. quota cento), di circa 2.500 euro mensili netti.
Se invece attendesse la maturazione del requisito previsto dall’art. 24, comma 10, del D.L. 06/12/2011 n° 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2014 n° 214 (Legge Monti-Fornero), sostituito poi dall’art. 15, comma 1, del D.L. del 28/01/2019 n° 4, il quale, stabilisce che, a decorrere dal 01/01/2019 e fino al 31/12/2026, l’accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne, stabilendo altresì che la prestazione pensionistica decorra trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei citati requisiti, ovvero a gennaio del 2024, la prestazione pensionistica ammonterebbe di circa 2.650 euro mensili netti.
La normativa vigente, regola i tempi di erogazione del TFR/TFS, distinguendoli, in base alle differenti modalità d’uscita dal lavoro dei dipendenti pubblici, in tre tipologie di erogazione differenti:
1) Risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità o decesso, entro 105 giorni dalla cessazione;
2) Risoluzione del rapporto di lavoro d’ufficio per limiti di età, di servizio o fine incarico, decorsi 12 mesi ed entro i successivi 90 giorni;
3) Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie, decorsi 24 mesi ed entro i successivi 90 giorni.

  • Coloro, invece, che accederanno alla prestazione pensionistica con quota cento, dovranno mettere in conto uno slittamento dei tempi di erogazione del TFS/TFR, ovvero, decorreranno dal momento in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato in base alla pensione di vecchiaiao alle forme di pensione anticipata di cui all’articolo 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che, per il caso di specie, risulterebbe: decorsi 12 mm dal mese di gennaio 2024 ed entro i successivi 90 giorni, quindi entro aprile 2025.

I suindicati tempi di erogazione vengono applicati limitatamente agli importi di TFR/TFS non superiori ai 50.000 euro lordi mentre, agli importi eccedenti viene applicata la rateizzazione prevista dall’art. 1, comma 484 lettera a) della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), il quale, stabilisce che la prima rata, pari a 50.000 euro lordi, venga erogata secondo quanto indicato dalla succitata normativa, come specificato nei punti 1), 2), 3) e 4) del precedente capoverso, la seconda, pari ad ulteriori 50.000 euro lordi o quello che eccede la prima rata, decorso un anno dalla prima e la terza, pari all’ammontare residuo eccedente i 100.000 euro, dopo un ulteriore anno dalla seconda rata.
Per quanto riguarda l’ultimo quesito posto dall’iscritta, purtroppo, sono ammessi a riscatto i periodi di studio di specializzazione, conseguiti successivamente alla laurea e al termine di corsi di durata non inferiore ai due anni a condizione che venga riconosciuto attraverso il conseguimento di apposito diploma.
(I suindicati importi sono approssimativi, in quanto, calcolati sulla base di quanto si è potuto desumere dalla documentazione prodotta e da elementi di calcolo attuali che potrebbero cambiare per i prossimi anni, pertanto potrebbero variare in base ai differenti dati sull’anzianità contributiva, sulla retribuzione imponibile utile ai fini del calcolo previdenziale e su una differente tassazione erariale).

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