Aupi Staff asked 3 anni ago

M.C.G.  Dipendente Sardegna

invio in allegato alla presente il mio fascicolo previdenziale con richiesta di sottoporlo all’attenzione del Consulente nazionale.
Specifico dati, informazioni e quesiti.
Dati anagrafici
Informazioni ( vedi allegati)
Nel fascicolo INPS Gestione dipendenti pubblici risultano, secondo la mia interpretazione, le seguenti anzianità:
in ruolo a tempo indeterminato dal 10.09.1990            = 30 anni
riscatti e ricongiunzioni dal 01.08.1978 al 31.01.1985   = 4 anni e 8 mesi
nel fascicolo INPS Gestione Generale risultano, secondo la mia interpretazione, le seguenti anzianità:
i quattro anni e 8 mesi di lavoro dipendente presenti nel fascicolo di cui sopra e non ne capisco il motivo
lavoro dipendente presso la ASL 2 …………   = 5 anni (specifico che questi anni si riferiscono ad un rapporto di convenzione che il giudice del lavoro, su richiesta INPS, ha decretato essere un rapporto di lavoro di natura dipendente, da qui il riconoscimento del diritto dell’INPS ad esigere i contributi)
in calce ai fascicoli vi è nota in merito a criticità presenti nella mia posizione assicurativa
nell’allegato alla presente sono compresi verbali di visita medico collegiale del luglio 2003 e del novembre 2006 relativi al riconoscimento di complessivi 5 anni di invalidità all’80% , di cui non ho chiesto ancora ricongiunzione.
Quesiti:
Anzitutto vorrei sapere se e come posso far riconoscere gli anni di invalidità come contributo figurativo per il calcolo dell’anzianità pensionistica, e come regolarizzare le criticità rilevate dall’INPS.
Sopratutto vorrei sapere quando poter andare in pensione e nello specifico:
se ho i requisiti per usufruire della quota 100
la data in cui dovrei raggiungere i requisiti per accedere, viceversa,  alla pensione anticipata
quale delle due opzioni preferire in riferimento alle differenze che vi sarebbero nei relativi assegni pensionistici
quale è la  modalità  più conveniente per sommare le anzianità contributive presenti nei due fascicoli allegati.
Ringrazio anticipatamente per l’attenzione.

1 Risposta
Aupi Staff answered 3 anni ago

M.C.G.  Dipendente Sardegna
Il riconoscimento della maggiorazione contributiva, di cui all’art. 80, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Benefici in favore dei lavoratori sordomuti e invalidi“ va richiesto al proprio datore di lavoro in attività di servizio. Tale beneficio dà diritto ad un aumento dell’anzianità contributiva di due mesi figurativi per ogni anno di lavoro svolto ed è utile solo ai fini del raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica.
Per il caso di specie, considerando la documentazione allegata, 5 anni di invalidità superiore al 74 %, l’iscritta maturerebbe una maggiorazione complessiva pari a 10 mesi.
Nell’estratto conto previdenziale inviato dall’iscritta, che non ha valore certificativo, i periodi accreditati dall’01/03/1985 al 15/03/1990, a quanto pare dietro intervento del giudice del lavoro, non ricongiunti, ammonterebbero a 5 anni.
Se venisse confermato dall’INPS, si consiglia in merito di inviare apposita istanza all’Istituto previdenziale di competenza, l’iscritta al 30/09/2020 avrebbe maturato un’anzianità contributiva complessiva di 40 aa. e 7 mm.
Pertanto, si prospetterebbero le seguenti possibilità:

  • Nel mese di gennaio 2021 maturerebbe il requisito alla prestazione pensionistica in quota cento, con cumulo dei succitati 5 aa., all’età di 62 aa. e 6 mm. ed un’anzianità contributiva complessiva di 40 aa. ed 11 mm.. (l’istanza del recesso al datore di lavoro va presentata 6 mm. prima della cessazione);
  • Nel mese di marzo del 2022 maturerebbe il requisito previsto dall’art. 24, comma 10, del D.L. 06/12/2011 n° 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2014 n° 214 (Legge Monti-Fornero), sostituito poi dall’art. 15, comma 1, del D.L. del 28/01/2019 n° 4, il quale, stabilisce che, a decorrere dal 01/01/2019 e fino al 31/12/2026, l’accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne, stabilendo altresì che la prestazione pensionistica decorra trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei citati requisiti, in questo caso il preavviso da rispettare è di 3 mm. dalla cessazione.
  • Nel mese di luglio 2025, all’età di 67 anni, a normativa previdenziale invariata, maturerebbe il requisito alla prestazione pensionistica di vecchiaia.

La differenza economica, relativa alle prime due prestazione, è limitata, trattandosi di un posticipo di poco più di un anno, la quale si tradurrebbe in circa 50 euro mensili netti.

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