Aupi Staff asked 3 anni ago

M.T. Dipendente Lombardia

Ringrazio della vostra celere risposta. Quando avrete tempo mi potreste fare un calcolo della pensione se andassi con la legge Fornero.

1 Risposta
Aupi Staff answered 3 anni ago

M.T. Dipendente Lombardia
Dall’esame della documentazione inviata per conto dell’iscritta si è potuto valorizzare, nella gestione dipendenti pubblici (ex CPDEL), al 31/01/2024, un’anzianità contributiva complessiva pari a 42 aa., 1 mm. e 6 gg., comprensiva dei 4 anni di riscatto laurea.
Pertanto a partire da *Febbraio del 2024, all’età di 65 aa. e 4 mm., l’iscritta conseguirebbe il requisito alla prestazione pensionistica, prevista dall’art. 24, comma 10, del D.L. 06/12/2011 n° 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2014 n° 214 (Legge Monti-Fornero), sostituito poi dall’art. 15, comma 1, del D.L. del 28/01/2019 n° 4, il quale, stabilisce che, a decorrere dal 01/01/2019 e fino al 31/12/2026, l’accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne, stabilendo altresì che la prestazione pensionistica decorra trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei citati requisiti, con una prestazione previdenziale di circa 2.900  euro mensili netti.
in questo caso il preavviso da rispettare è di 3 mm. dalla cessazione.
Il suindicato importo è approssimativo, in quanto, calcolato sulla base di quanto si è potuto desumere dalla documentazione prodotta e da elementi di calcolo attuali che potrebbero cambiare per il futuro, pertanto potrebbe variare in base ad una differente normativa previdenziale sulle modalità di calcolo, differenti dati sull’anzianità contributiva, differente retribuzione imponibile utile ai fini del calcolo previdenziale e su una differente tassazione erariale.
*Se l’Ente, presso cui lavora l’iscritta, ha preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi, con atto generale di organizzazione interna, può applicare la risoluzione unilaterale (1collocamento a riposo d’ufficio) prevista dal comma 11 dell’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni.

  1. Il collocamento a riposo d’ufficio permette di evitare l’applicazione del blocco di 24 mm. della liquidazione del TFS ai sensi dell’art. 1, comma 22 del D.L. 18/08/2011, n.138 convertito con modificazioni in legge n. 148/2011 (la liquidazione del TFS/TFR è stata congelata per 24 per i pensionamenti con dimissioni volontarie o 12 mesi per il collocamenti a riposo d’ufficio).
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