Aupi Staff asked 3 anni ago

A.P. Dipendente lombardia

Gent.mi,

sono un’iscritta AUPI da diversi anni e scrivo per sottoporvi la seguente questione:

nel settembre del 2021 potrei maturare i requisiti previsti per il pensionamento anticipato con quota 100,  a condizione però di poter “riscattare” un periodo di attività continuativa svolta in libera professione, antecedentemente al marzo 1992.

Sintetizzo di seguito, pensando che possa essere utile, la mia situazione:

  • prima dell’87 – 4 anni dell’università, domanda di riscatto già inoltrata
  • 1.07.87/21.09.87 – sostituzione in qualità di psicologo (tempo determinato), USSL …….. di ….. (mesi 3)
  • 01.12.87/01.03.92 – attività in libera professione, USSL ………….. (aa 4 e 3 mesi)
  • 02.03.92/01.09.2021 – attività a tempo indeterminato, USSL ……., divenuta ASL ……, confluita,  in ASST ………. (tot. anni 29 e 6 mesi). L’ultimo periodo considerato è ovviamente una previsione.

Il quesito è quindi: sono in qualche modo recuperabili, in termini contributivi, gli anni di libera professione, senza i quali non raggiungerei i 38 indispensabili per la quota 100?

Il compimento dei 62 anni avverrebbe il 26.03.2021.

In attesa di cortese riscontro, ringrazio per l’attenzione e saluto cordialment

1 Risposta
Aupi Staff answered 3 anni ago

A.P. Dipendente lombardia
Dai dati forniti dall’iscritta, ovvero: 29 aa., 9 mm. e 20 gg. di anzianità contributiva da dipendente pubblico, 4 aa. e 3 mm. come libero professionista con contribuzione ENPAP (da ricongiungere) e 4 aa. di riscatto laurea, la medesima a settembre 2021 maturerebbe i 38 anni di anzianità contributiva complessiva utili alla maturazione del requisito per la pensione di cui all’art. 14 del D.L. del 28/01/2019 (c.d. quota cento).
Pertanto, per poter operare questa scelta, l’iscritta dovrà richiedere la ricongiunzione onerosa, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della L. 45/90, dei periodi di contribuzione (solo i periodi non coincidenti che parrebbero 4 aa. e 3 mm.) dall’ENPAP verso l’INPS Gestione Dipendenti Pubblici. La richiesta va presentata online all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici e non è vincolante, nel senso che, quando riceverà il decreto di riconoscimento, con relativo calcolo dell’onere da sostenere, se decidesse di rinunciare dovrà inviare formale richiesta, altrimenti, se non venisse presentata la rinuncia vige il silenzio assenso.
Il succitato art. 14, c. 6 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, Decreto Salvini-Di Maio, alla lettera b) dispone che, il pagamento della prestazione pensionistica, di cui al comma 1 del medesimo art. (c.d. quota cento), si consegua trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi mentre, alla lettera c) successiva, dispone che, la domanda di collocamento a riposo (recesso) deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi.

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