Aupi Staff asked 3 anni ago

I.B.  Dipendente Puglia

Salve sono una psicologa con contratto a tempo indeterminato presso un’azienda ospedaliera, vorrei un aiuto per comprendere quante ore/giornate di aggiornamento professionale mi spettano secondo il contratto nazionale. Grazie

1 Risposta
Aupi Staff answered 3 anni ago

I.B. Dipendente Puglia
l’art. 50 del vigente CCNL prevede due tipologie di formazione: obbligatoria e facoltativa. Quella obbligatoria è organizzata dall’Azienda ed è a totale carico della stessa. Il tempo dedicato a questa formazione è considerato a tutti gli effetti orario di lavoro. L’aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dai dirigenti interessati ed effettuate utilizzando con il ricorso alle ore previste dall’art. 24, comma 4, che testualmente prevede: “Nello svolgimento dell’orario di lavoro previsto per i dirigenti, quattro ore dell’orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali l’aggiornamento professionale, l’ECM, nelle modalità previste, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata ecc. Tale riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale e non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l’aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall’art. 36, comma 1, lett. a) (Assenze giornaliere retribuite) al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell’orario di lavoro. A tali fini, il dirigente dovrà, con congruo anticipo, programmare, in condivisione con il direttore responsabile della struttura, la fruizione di tal riserva e successivamente fornire idonea certificazione che attesti lo svolgimento delle attività sopra indicate e la relativa durata.”
L’azienda può utilizzare mezz’ora di queste 4, per un massimo di 26 ore annuali, per la riduzione delle liste di attesa.

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