Aupi Staff asked 3 anni ago

S.S. Dipendente Veneto

con la presente sono a sottoporre un quesito rispetto all’obbligo di iscrizione all’ENPAP per un dirigente psicologo, dipendente di una struttura pubblica. Io sono iscritta all’ENPAP dal 2004, all’epoca ero una libero professionista; nel 2010 sono stata assunta presso un ente pubblico. All’epoca sia io che il mio commercialista ci informammo circa l’iscrizione all’ENPAP e ci fu detto che questa era obbligatoria per ogni psicologo-psicoterapeuta. Ora vengo a conoscenza del fatto che molti colleghi dipendenti non sono iscritti, non lo sono mai stati o non lo sono dal momento dell’assunzione presso la sanità pubblica.

Dunque, sono a chiedervi un chiarimento in merito in modo da poter valutare se sono tenuta o meno all’iscrizione all’ENPAP o se posso in qualche modo recedere da tale rapporto.

Resto in attesa di un cortese riscontro, saluto cordialmente.

1 Risposta
Aupi Staff answered 3 anni ago

S.S. Dipendente Veneto
L’ENPAP, Ente previdenziale privatizzato con propri regolamenti, nel proprio sito fornisce le seguenti indicazioni:
Chi è tenuto all’iscrizione?
Lo psicologo, che esercita ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE senza vincolo di subordinazione per le cui prestazioni è richiesta l’iscrizione all’Albo è tenuto a costituire, per i redditi che ne derivano, la propria posizione previdenziale presso l’ENPAP.
Quando ci si iscrive?
L’iscrizione va effettuata entro 90 giorni dalla data di conseguimento del primo” compenso generato da prestazioni di natura libero professionale riconducibili all’attività di psicologo.
In tal senso, per l’individuazione delle attività che formano oggetto della professione può essere utile far riferimento all’art. 1 della Legge n. 56/89 che disciplina il relativo ordinamento (vedi anche “tipologia di prestazioni”).
La data di incasso del primo reddito, definita “data inizio attività” è il momento da cui decorre l’iscrizione all’Ente e quindi la conseguente copertura previdenziale.
IMPORTANTE: la sola apertura di Partita IVA, e/o l’iscrizione all’Albo senza conseguimento di un compenso professionale, non comportano, da soli, l’obbligo di iscrizione all’Ente.
Tipologia di prestazioni
Come accennato lo psicologo libero professionista può conseguire reddito svolgendo quelle attività per le quali è necessaria l’iscrizione al proprio Albo di categoria.
Qualora svolga contemporaneamente un lavoro dipendente sarà tenuto a versare all’Ente esclusivamente i contributi relativi alla parte di reddito libero professionale.
Pertanto, oltre alle prestazioni psicoterapeutiche rientrano, a titolo esemplificativo, tra le attività soggette a copertura previdenziale le docenze (formazione) le consulenze nei confronti di Enti o Aziende, dottorati e assegni di ricerca (D.M. 11/9/1998 e Legge N. 449/97) in ambito psicologico.
Può essere utile sottolineare che oltre all’esercizio con partita I.V.A. lo psicologo è tenuto all’iscrizione anche quando esercita la propria attività in altre forme. In particolare:
Collaborazioni coordinate e continuative: i compensi derivanti da prestazioni coordinate e continuative sono assimilati solo fiscalmente al lavoro dipendente; ai fini previdenziali, vanno assoggettati alla contribuzione ENPAP e non comportano ulteriori obblighi nei confronti di altre Gestioni come ad esempio presso L’INPS (circ. INPS n. 201/96).
Attività intra-moenia: gli psicologi dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale possono esercitare l’attività intra-moenia nelle strutture ospedaliere. Anche i compensi derivanti da tali prestazioni sono assimilati solo fiscalmente al lavoro dipendente, mentre ai fini previdenziali vanno assoggettati alla contribuzione ENPAP (legge n. 662/96 art. 1, comma 7 – Consiglio di Stato parere n. 881/98).
Psicologi ambulatoriali: si intendono “convenzionati” ai sensi del Accordo Collettivo Nazionale del 27/5/2009, gli psicologi che svolgono il rapporto di lavoro convenzionale autonomo coordinato e continuativo nell´ambito del S.S.N. in Aziende Sanitarie o Strutture Militari .– (testo dell´accordo D.P.R. n. 446/01). Anche questa categoria di professionisti deve costituire la propria posizione previdenziale all´ENPAP.
Si fa presente, inoltre, che l´esercizio professionale anche in forma occasionale determina, a prescindere dal reddito che ne deriva, l´obbligo di iscrizione all´ENPAP con i conseguenti effetti previdenziali.
In caso di svolgimento di attività lavorative autonome non riconducibili alla professione di psicologo, e in quanto tali non assoggettate alla copertura previdenziale dell’ENPAP, si suggerisce di verificarne gli eventuali obblighi contributivi come, ad esempio, nei confronti della Gestione separata INPS.
L’ENPAP (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Psicologi) è raggiungibile a questo indirizzo: http://www.enpap.it

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