Aupi Staff asked 3 anni ago

V.R. Dipendente Marche

mi chiamo ………………. e sono una psicologa psicoterapeuta marchigiana iscritta ad AUPI da settembre 2020. Vorrei avere informazioni su come procedere per il ricongiungimento degli anni contributivi relativi all’attività libero-professionale svolta presso aziende sanitarie pubbliche, ora che sono stata assunta come dipendente a tempo indeterminato. Sono iscritta all’ENPAP dal 2005; nel triennio 2005-2008 ho lavorato presso la ASL di ……… e dal 2008 a luglio dello scorso anno presso AOU ………….., luogo dove poi sono appunto stata assunta. Mi interesserebbe anche avere informazioni circa l’eventuale riscatto degli anni di studio.

Grazie

1 Risposta
Aupi Staff answered 3 anni ago

V.R. Dipendente Marche
Non avendo sufficienti informazioni che riguardano l’iscritta si possono dare delle informazioni di carattere generale.
Gli istituti normativi che riguardano la ricongiunzione di periodi assicurativi, ovvero, la possibilità di unificare la contribuzione versata presso enti previdenziali differenti, allo scopo di percepire la pensione che consideri tutta l’anzianità contributiva accumulata in tutta la carriera lavorativa,  sono oramai molteplici.
C’è da premettere che la convenienza o la necessità non è dovuta a particolari norme ma, bensì, a variabili soggettive e fattori personali.
Pertanto la medesima potrebbe scegliere di perseguire, in base alle proprie esigenze personali, grazie ai diversi istituti in materia previdenziale, le diverse possibilità offerte dall’afferente normativa.
Supponendo che l’iscritta (lavoratore pubblico dipendente) non abbia effettuato alcun versamento contributivo prima dell’01/01/1996, la medesima rientrerebbe nelle norme che regolano le pensioni calcolate col sistema contributivo puro che, per maturarne il diritto, dovrà raggiungere determinati requisiti: per il 2021 occorrono 64 anni di età abbinati ai 20 anni di contribuzione sempre che l’ammontare della prima rata di pensione non risulti inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale, mentre gli anni successivi dovranno essere adeguati alla speranza di vita.
Quindi all’attuale contribuzione (INPS Gestione Dipendenti Pubblici), l’iscritta, potrebbe aggiungere la contribuzione versata all’INPS nella Gestione Separata o nella Gestione FPLD (periodi di lavoro come attività di collaborazione o come lavoratore dipendente), utilizzando l’istituto della ricongiunzione onerosa ai sensi dell’art. 2 della L. 29/79 (la richiesta va presentata online all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici e non è vincolante, nel senso che, quando riceverà il decreto di riconoscimento, con relativo calcolo dell’onere da sostenere, può decidere di rinunciare, ovvero, se non verrà presentata la rinuncia vige il silenzio assenso).
Mentre per la contribuzione versata all’ENPAP (lavoro svolto come libero professionista), anch’essa potrebbe essere aggiunta alla contribuzione INPS Gestione Dipendenti Pubblici utilizzando l’istituto della ricongiunzione onerosa ai sensi dell’art. 1, comma 1 della L. 45/90 (la richiesta va presentata online all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici e non è vincolante, nel senso che, quando riceverà il decreto di riconoscimento, con relativo calcolo dell’onere da sostenere, può decidere di rinunciare, ovvero, se non verrà presentata la rinuncia vige il silenzio assenso).
Invece se consideriamo le regole previdenziali, vigenti, afferenti l’ENPAP il riconoscimento della pensione di vecchiaia, calcolato col sistema contributivo, può essere attivato, a richiesta, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno di età con una contribuzione minima di 5 anni.
L’iscritta, in tal caso, potrebbe utilizzare l’istituto della ricongiunzione (non onerosa) ai sensi dell’art. 1, comma 2 della legge 45/90 (cioè trasferire la contribuzione versata nelle casse dell’INPS Gestione Lavoratori Pubblici, alla Gestione separata ed alla Gestione FPLD), incrementando così il montante contributivo riferito all’anno di incasso degli stessi (principio di cassa), conservando in tal modo il succitato requisito previsto dall’ENPAP (pensione di vecchiaia a 65 anni di età calcolata col sistema totalmente contributivo).
Altri istituti previdenziali che potrebbero essere utilizzati dall’iscritta evitando in tal modo la ricongiunzione onerosa sono:

  1. Il cumulo di periodi assicurativi, non coincidenti, con contribuzione versata in più gestioni previdenziali per ottenere il diritto ad un’unica pensione ai sensi dell’art. 1 della legge n. 228/2012 modificato dall’art. 1, comma 195 e seguenti della Legge di Bilancio 2017, non comporta il versamento di oneri a carico dell’interessato. Ogni gestione previdenziale interessata dal cumulo determina, per la parte di propria competenza, il trattamento pensionistico pro-quota in relazione ai periodi di iscrizione nella medesima gestione, secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento. Il succitato istituto può essere utilizzato per ottenere la pensione di vecchiaia, di inabilità o dal 2017 la pensione anticipata. Il diritto alla prestazione viene determinato sulla base dei requisiti più restrittivi previsti dalle gestioni coinvolte dal cumulo (es.: se una delle gestione prevede il limite dei 70 per la pensione di vecchiaia, la prestazione in regime di cumulo si potrà conseguire solamente al raggiungimento di tale requisito anagrafico).
  2. La totalizzazione italiana, di cui al D.Lvo n. 42 del 02/02/2006 e successive integrazioni e modificazioni. Tale scelta permetterebbe all’iscritto di raggiungere il diritto a pensione totalizzata, attraverso la quale, ogni Ente previdenziale interessato, ciascuno per la parte di propria competenza, determinerà la misura del trattamento pensionistico in rapporto ai periodi d’iscrizione maturati. In regime di totalizzazione si possono conseguire: la pensione di vecchiaia, con 65 anni di età, da adeguare alla speranza di vita, dal 2018 ulteriori 7 mesi,  ed almeno 20 anni di contributi, o la pensione di anzianità, con almeno 40 anni di contributi, anch’essi da adeguare alla speranza di vita, dal 2019 ulteriori 12 mesi. Per effetto dell’introduzione della finestra mobile disposta D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, in  L.122/2010, l’accesso al pensionamento, dalla maturazione dei succitati requisiti anagrafici e/o contributivi, risulta differito di 18 mesi, ovvero, per le pensioni di anzianità trova applicazione l’ulteriore posticipo della decorrenza previsto dalla L. 111/2011 che a decorrere dall’01/01/2014 risulta incrementato di 3 mesi che diventano 21 se sommati ai precedenti 18 mesi di  finestra mobile.

Per quanto riguarda il secondo quesito, ovvero la possibilità di riscattare il corso legale di studio universitario, che ha dato titolo alla laurea, può essere operata in due modalità differenti:

  • La prima con il metodo ordinario, purché i periodi da riscattare non siano coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, attraverso il quale l’onere da sostenere verrebbe calcolato sulla retribuzione dei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda rapportata al periodo oggetto di riscatto (es.: retribuzione annua lorda di € 45.603×0.33×5= € 75.244,95). L’istituto del descritto riscatto ordinario, una volta riconosciuto, incrementerà l’anzianità contributiva relativamente al periodo riscattato e sarà utile sia ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione pensionistica sia ai fini della misura della stessa;
  • Oppure il riscatto del corso legale di laurea in forma agevolata, di cui all’art. 20 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni in L. n. 26/2019, riferito a periodi successivi al 31/12/1995, purché non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa,  per coloro che non possono far valere anzianità contributiva precedente all’01/01/1996 (sistema contributivo puro). Il costo approssimativo per ogni anno di riscatto, per le domande presentate nel 2021, è pari ad euro 5.264 circa. L’istituto del descritto riscatto agevolato, una volta riconosciuto, incrementerà l’anzianità contributiva relativamente al periodo riscattato e sarà utile sia ai fini del riconoscimento del diritto che alla misura della prestazione pensionistica;

Per le due modalità di riscatto è prevista la forma di pagamento in unica soluzione o nella forma rateale senza interessi aggiuntivi fino ad un massimo di 120 rate e l’onere sostenuto è fiscalmente deducibile.

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