Aupi Staff asked 2 anni ago

F.M. Dipendente Emilia Romagna

Gent.mi Colleghi

Sono iscritto all’AUPI da molti decenni, ho maturato Quota 100 e chiedo di conoscere la mia posizione previdenziale.

I quesiti che pongo, oltre a quelli già presenti nel sito AUPI  sono i seguenti:

  • Quanto deve essere il tempo  di preavviso all’AUSL per comunicare la richiesta di pensionamento? Ad esempio se voglio terminare il 31/12/2021, quando devo presentare la domanda di pensionamento? Sono ancora in tempo?
  • Quando è previsto il termine del mio rapporto di lavoro per età.
  • Dopo aver maturato Quota 100 posso utilizzare questa opzione anche oltre al periodo di sperimentazione della stessa (2019-2021) oppure il rapporto si deve chiudere necessariamente entro il 2021?
  • A quanto ammonta la decurtazione mensile (lorda-netta) in caso di pensionamento Quota 100 a fine 2021 rispetto a quanto previsto dal pensionamento con la legge Fornero?

Rimango in attesa della vostra risposta e auguro a tutti voi buon lavoro

1 Risposta
Aupi Staff answered 2 anni ago

F.M. Dipendente Emilia Romagna
Dall’esame della documentazione inviata per conto dell’iscritto si è potuto valorizzare, nella gestione dipendenti pubblici (ex CPDEL), al 31/05/2021, un’anzianità contributiva pari a 41 aa., 3 mm e 21 gg (comprensiva di 5 aa. e 3 mm. di riscatto e 2 aa., 9 mm. e 21 gg. di ricongiunzione L.29/79).
L’art. 14, c. 6 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, Decreto Salvini-Di Maio, alla lettera b) dispone che, il pagamento della prestazione pensionistica, di cui al comma 1 del medesimo art. (c.d. quota cento), si consegua trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi mentre, alla lettera c) successiva, dispone che, la domanda di collocamento a riposo (recesso) deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi.
Pertanto l’iscritto per accedere alla succitata prestazione, che gli consentirà di percepire una pensione mensile di circa 2.900 euro netti mensili, deve presentare domanda di recesso entro il mese di giugno c.a..
Si aggiunge, inoltre, per rispondere al quesito posto al terzo punto, che una volta ottenuto il requisito per la quota cento entro il 31/12/2021, tale diritto si cristallizza dando la possibilità all’iscritto di poter presentare la domanda anche successivamente a tale data.
Il requisito per ottenere la pensione di vecchiaia, prevista per raggiunti limiti di età, è stabilita dalla normativa vigente al conseguimento del 67° anno di età fino al 31/12/2022, successivamente dovrebbe essere aggiornato gli adeguamenti legati all’aspettativa di vita non ancora stabiliti.
Per il caso di specie il succitato requisito pensionistico verrebbe anticipato dal raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 24, comma 10, del D.L. 06/12/2011 n° 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2014 n° 214 (Legge Monti-Fornero), sostituito poi dall’art. 15, comma 1, del D.L. del 28/01/2019 n° 4, il quale, stabilisce che, a decorrere dal 01/01/2019 e fino al 31/12/2026, l’accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi, stabilendo altresì che la prestazione pensionistica decorra trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei citati requisiti (complessivamente 43 anni ed un mese), per la quale percepirebbe una pensione, calcolata col sistema misto, di circa 3.000 euro netti mensili.
Pertanto, l’Azienda, per la quale l’iscritto presta servizio, è tenuta a collocare a riposo d’ufficio* il dipendente che ha diritto all’accesso immediato al trattamento pensionistico, a qualsiasi titolo maturato, ai sensi dell’art. 2, commi 4, 5 del D.L. n. 101/2013 convertito in L n. 125/2013, che per il caso di specie, se i dati forniti per conto dell’iscritto fossero confermati, risulterebbe a marzo del 2023 maturando, appunto, 43 anni ed un mese di anzianità contributiva complessiva.
* Il collocamento a riposo d’ufficio permette di evitare l’applicazione del blocco di 24 mm. della liquidazione del TFS ai sensi dell’art. 1, comma 22 del D.L. 18/08/2011, n.138 convertito con modificazioni in legge n. 148/2011 (la liquidazione del TFS/TFR è stata congelata per 24 mesi per i pensionamenti con dimissioni volontarie o 12 mesi per i collocamenti a riposo d’ufficio).
(I suindicati importi sono approssimativi, in quanto, calcolati sulla base di quanto si è potuto desumere dalla documentazione prodotta e da elementi di calcolo attuali che potrebbero cambiare per i prossimi anni, pertanto potrebbero variare in base ai differenti dati sull’anzianità contributiva, sulla retribuzione imponibile utile ai fini del calcolo previdenziale e su una differente tassazione erariale).

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