Dr.ssa E. C.
Situazione al 29 dicembre 2015
Si chiede di definire:
- la mia attuale posizione previdenziale
- età pensionabile
- quando mi sarà possibile e a quali condizioni andare in pensione
- trattamento economico previsto nel caso optassi per “l’opzione donna”
1 Risposta
Dai dati forniti dall’iscritta (8 mesi e 16 gg. ricongiunzione art. 2 L.29/79, 4 anni, 7 mesi e 21 giorni di riscatto laurea e un’anzianità contributiva per servizio svolto fino al 31/12/2015 pari a 38 aa., 10 mm, e 9 gg. all’età di 61 aa., 6 mm. e 9 gg.) l’iscritta avrebbe la seguente possibilità:
- recedere dal servizio, con decorrenza 01/05/2016, nel rispetto dei termini del preavviso dettati dal CCNL della dirigenza SPTA (tre mesi), con diritto a pensione di anzianità (opzione donna), ai sensi dell’art. 1 comma 9 della legge 243/2004 – legge Maroni, calcolata col sistema interamente contributivo, con 39 aa., 2 mm. e 2 gg. di anzianità contributiva all’età di 61 aa., 10 mm. e 9 gg. con un assegno di pensione mensile di circa € 1.900,00 netti penalizzato di circa il 30 % rispetto a quanto avrebbe potuto percepire pro-quota calcolato col sistema “misto Monti-Fornero” (retributivo fino al 31/12/2011 e contributivo dall’01/01/2012 in poi) con medesima anzianità contributiva; (I suindicati importi sono approssimativi, in quanto, calcolati sulla base di quanto si è potuto desumere dalla documentazione prodotta, pertanto potrebbero variare in base alla differente retribuzione e differente tassazione erariale);
- conseguimento requisito del diritto alla pensione anticipata ai sensi della normativa vigente a dicembre 2018 con 41 aa. e 10 mm. di anzianità contributiva a 64 aa. e 2 mm. di età ed un assegno pensionistico di circa 2.800 euro netti mensili; la risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere effettuata da parte dell’iscritta attraverso istanza di recesso, tenendo in considerazione il rispetto dei termini del preavviso dettati dal CCNL della dirigenza non medica (tre mesi);
- il recesso potrebbe essere attivato d’ufficio1, ai sensi dell’art. 72 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, modificato dall’art. 5 del L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (risoluzione unilaterale con preavviso di sei mesi), per il caso di cui trattasi, non prima del compimento del 65 anno di età, sempre che la dipendente in questione non sia titolare di struttura complessa.
(I suindicati importi sono approssimativi, in quanto, calcolati sulla base di quanto si è potuto desumere dalla documentazione prodotta, pertanto potrebbero variare in base alla differente retribuzione e differente tassazione erariale);