Aupi Staff asked 2 anni ago

S.A. Dipendente Piemonte

Buongiorno,
sono un’iscritta Aupi.
Invio la presente mail per ottenere ulteriori informazioni in materia di mobilità.
Mesi fa ho partecipato ad un avviso di mobilità nazionale e  sono stata ammessa. Attualmente non sono ancora uscite le date del colloquio che stabilirà chi tra i partecipanti passerà la selezione.
Vorrei però capire quando si deve informare la propria asl di appartenenza al fine di poter avere l’assenso alla mobilità. Deve essere richiesto dopo aver avuto la certezza di aver superato la selezione o prima? E se ci sono dei tempi da rispettare.

1 Risposta
Aupi Staff answered 2 anni ago

S.A. Dipendente Piemonte
in riscontro al quesito da lei posto si fa presente quanto segue:
-l’istituto della mobilità volontaria è regolamentato dall’art. 54 del vigente CCNL che di seguito si riporta nella sua interezza.
Come riportato alla lettera f) la mobilità richiede, in ogni caso, il consenso dell’Azienda di appartenenza, mentre la partecipazione al bando può avvenire anche senza il preventivo assenso dell’Azienda di appartenenza. E’ sempre opportuno verificare preventivamente presso la propria Azienda la disponibilità della stessa ad acconsentire alla mobilità in considerazione dell’obbligatorietà del consenso, senza il quale la mobilità non può aver luogo. La disponibilità a fornire l’assenso dell’Azienda comprende anche il preventivo assenso del Direttore della SC o del Dipartimento di appartenenza.
E’ quindi opportuno effettuare queste verifiche anche prima di avere la certezza di aver superato la selezione.
Disponibile ad ogni ulteriore integrazione e/o approfondimento.
Art. 54 Integrazione ai criteri per la mobilità volontaria dei dirigenti

  1. La mobilità volontaria dei dirigenti tra Aziende ed Enti del comparto è disciplinata *dall’art.

30, del D.Lgs. n. 165/2001.

  1. Al fine di rendere maggiormente trasparente l’istituto della mobilità volontaria, è stabilito

quanto segue:

  1. a) la mobilità avviene nel rispetto dell’area e disciplina di appartenenza del dirigente stesso

in relazione al posto da coprire;

  1. b) il bando indica procedure e criteri di valutazione;
  2. c) la partecipazione è consentita a tutti i dirigenti in possesso dei requisiti di esperienza e

competenza indicati nel bando;

  1. d) la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro;
  2. e) il fascicolo personale segue il dirigente trasferito e nel conferimento degli incarichi di

cui all’art. 18 (Tipologie d’Incarico) per i dirigenti con meno di cinque anni di attività
l’Azienda o Ente tiene conto delle valutazioni riportate dal dirigente anche nelle precedenti
Aziende o Enti;

  1. f) fermo restando che l’attivazione della mobilità richiede il consenso dell’Azienda o Ente

di appartenenza, la partecipazione al bando può avvenire anche senza il preventivo assenso
della stessa;

  1. g) la mobilità richiesta da un dirigente comporta, nel trasferimento, la perdita dell’incarico

dirigenziale conferito dall’Aziende o Ente di provenienza e delle relative indennità
correlate; l’Azienda o Ente di destinazione provvede all’affidamento al dirigente trasferito
di uno degli incarichi tra quelli previsti dall’art. 18 (Tipologie di incarico), tenuto
conto delle valutazioni riportate dal dirigente anche nelle precedenti Aziende o Enti;
l’incarico di direzione di struttura complessa potrà essere conferito dalla nuova Azienda
o Ente con le procedure dell’art. 20 (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione
di struttura complessa – Criteri e Procedure).

  1. È disapplicato l’art. 20 del CCNL dell’8.6.2000 I biennio economico dell’Area IV e III con

riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Mobilità volontaria)
fatte salve le disapplicazioni di cui al suo comma 7.
 

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