Aupi Staff asked 3 anni ago

L.M. Dipendente Toscana

Gentilissimi,

di recente a seguito della vincita di un concorso di stabilizzazione mi è pervenuta la lettera di assunzione come Dirigente Psicologo presso l’ ASL ………………….. (Regione ……………….).

Non avendo esperienza in merito sono a chiedervi alcune delucidazioni, premetto che ho guardato già online ma senza aver troppa chiarezza. Ho un figlio di 4 anni e finora avuto solo contratti LP (libero professionali). Non ho ancora il contratto in quanto richiedono prima di compilare allegati che però senza le dovute informazioni non riesco a compilare.

Quindi:

  1. a) posizione lavorativa e trattamento economico (incarico, posizione variabile aziendale , salario di risultato, posizione organizzativa, contratto individuale di lavoro ecc.);
  2. b) ferie, malattie, riposi, attività libero professionale, orario di lavoro, mobilità, formazione, verifica e valutazione, responsabilità disciplinari ecc.).
  3. c) diritti legati a mio figlio di 4 anni (congedi, permessi malattia etcc…)

Ogni indicazione sarà per me preziosa.

1 Risposta
Aupi Staff answered 3 anni ago

L.M. Dipendente Toscana
le richieste di cui alla lettera:

  1. a) fanno parte del Contratto individuale di lavoro e sono specifiche dell’Azienda e dell’incarico che la stessa le affiderà. Tutte le voci da lei elencate sono collegate all’incarico affidato. Di seguito tutto quanto deve essere previsto nel Contratto individuale:

 

  1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti

individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente
contratto collettivo. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno costituisce
la forma ordinaria di rapporto di lavoro per tutte le Aziende ed Enti.

  1. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, devono essere

espressamente ed esaustivamente indicati: a) tipologia del rapporto di lavoro;

  1. b) data di inizio del rapporto di lavoro;
  2. c) area e disciplina o profilo di appartenenza;
  3. d) tipologia d’incarico conferito e relativi elementi che lo caratterizzano così come previsto

dall’art. 19 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione
di struttura complessa – Criteri e procedure) e dall’art. 20 (Affidamento e revoca degli
incarichi di direzione di struttura complessa – Criteri e procedure);

  1. e) durata del periodo di prova;
  2. f) sede e unità operativa dell’attività lavorativa;
  3. g) termine finale in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato;
  4. h) il trattamento economico complessivo corrispondente alla tipologia del rapporto di lavoro

ed incarico conferito, costituito dalle:
– voci del trattamento fondamentale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) (Struttura della
retribuzione);
– voci del trattamento economico accessorio di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) (Struttura
della retribuzione) ove spettanti;

  1. i) la misura dell’indennità di esclusività del rapporto ove spettante.
  2. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi

nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto stesso e per i termini di preavviso.
È , in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso,
l’intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato
fino al momento della risoluzione.

  1. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario

ridotto, il contratto individuale viene modificato come previsto dall’art. 110, comma 8, (Accesso
al rapporto di lavoro con impegno orario ridotto).

  1. L’Azienda o Ente, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale

ai fini dell’assunzione, invita il destinatario, anche in via telematica, a presentare la documentazione
prescritta dalle disposizioni regolanti l’accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso o selezione, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.
Su richiesta dell’interessato, il termine assegnato dall’Azienda o Ente può essere prorogato
di ulteriori 15 giorni per comprovato impedimento. Nello stesso termine il destinatario, sotto
la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle vigenti
disposizioni di legge. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente
presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda o Ente fatto salvo quanto previsto
dall’art. 12, commi 9 e 10, (Periodo di prova).

  1. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, l’Azienda o Ente comunica di non dar luogo

alla stipulazione del contratto.

  1. Il contratto individuale deve essere sempre stipulato nel caso di assunzione per il conferimento

di incarico di direzione di struttura complessa con le procedure di cui al* DPR 484/1997,
anche se il dirigente è già in servizio presso l’Azienda o Ente ovvero di conferimento dell’incarico
di direttore di dipartimento ai sensi *dell’art.17 bis del D.Lgs. n. 502/1992.

  1. Il contratto individuale deve essere, altresì, stipulato nel caso di assunzione per la direzione

di distretto qualora ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 3 sexies, comma 3, ultimo periodo,
del D.Lgs. n. 502/1992, che prefigura particolari modalità di conferimento dell’incarico.

  1. Per i dirigenti neo-assunti il contratto individuale, superato il periodo di prova, è integrato

per le ulteriori specificazioni concernenti l’incarico conferito ai sensi dell’art. 19, comma
10, (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura
complessa – Criteri e procedure).

  1. Nella stipulazione dei contratti individuali le Aziende o Enti non possono inserire clausole

peggiorative dei CCNL o in contrasto con norme di legge.

  1. Per quanto concerne il contratto d’incarico si rinvia a quanto previsto dall’art. 19 (Affidamento

e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa –
Criteri e procedure) e dall’art. 20(Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura
complessa – Criteri e procedure).

  1. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in generale,

quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile applicare il disposto del comma
5 il contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa
vigente. Nel caso che il dirigente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti
in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione, il rapporto è risolto con effetto immediato,
salva l’applicazione *dell’art. 2126 c.c.

  1. b) per i primi tre anni di servizio al dirigente spettano 26 giorni di ferie se l’orario di lavoro è organizzato su cinque giornate lavorative; 30 giorni se articolato su sei giornate lavorative. Dopo i tre anni spettano rispettivamente 28 giorni su cinque giornate lavorative o 32 giorni su sei giornate. Sono attribuiti ulteriori quattro giornate di riposo da usufruire nell’anno solare mentre la ricorrenza del Santo patrono è considerata giorno festivo se ricade in una giornata lavorativa. Per la malattia il calcolo è alquanto complesso da descrivere: si ha diritto ad un totale di 18 mesi nell’arco del triennio. Di questi 18 mesi solo i primi 9 a retribuzione intera; i successivi tre mesi la retribuzione è ridotta al 90%; gli ulteriori 6 mesi al 50%. Tutti gli altri punti elencati sono regolamentati da specifici Regolamenti adottati in Azienda.

 

  1. c) l’art. 47 del vigente Contratto collettivo nazionale prevede la possibilità, per ciascun genitore di fruire di permessi pari a 5 giornate lavorative per i figli di età compresa fra i tre e gli otto anni. La malattia del minore deve essere certificata da un medico del servizio pubblico e con esso convenzionato (medico di famiglia o pediatra convenzionato).

Questo in estrema sintesi.
 

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