R.B.
Ringrazio per il riscontro. Al di la della mobilità, è possibile avere il ricongiungimento familiare e, in quali casi? Grazie per la disponibilità
R.B.
le aziende sanitarie si configurano, appunto, come aziende e non costituiscono un ente unico nazionale. Godono della totale autonomia organizzativa e gestionale all’interno della più ampia autonomia regionale che discende dal Titolo V della Costituzione.
Ciò detto esistono evidentemente delle regole di sistema che valgono per tutte le aziende.
Il passaggio da un’Azienda ad un altra è possibile solo a determinate condizioni che essenzialmente possiamo sintetizzare: concorso pubblico; bando di mobilità; incarico direttore di struttura complessa. Anche quella che una volta si definiva come mobilità di compensazione oggi, di fatto, non è più prevista se non previo accordo tra le due aziende. E non è più prevista perché la molteplicità delle tipologie di incarichi e le diverse graduazioni economiche degli stessi, rendono difficilissimo, se non addirittura impossibile garantire una mobilità assolutamente alla pari (identico incarico, stessa anzianità di servizio e anagrafica, graduazione incarico e corrispettivo economico simile). Pertanto la mobilità/trasferimento esclusivamente per motivi di ricongiungimento familiare non è prevista se non all’interno di una valutazione complessiva, che comprenda anche altri criteri contenuti in un bando all’interno della procedura di mobilità.