Aupi Staff asked 3 anni ago

R.B.

La ringrazio per la celere risposta. Capirà l’importanza personale che questo argomento assume per me. Per questo motivo, le chiedo cosa ne pensa di questo articolo: L’art. 42 bis del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151 prevede per i dipendenti pubblici una forma di mobilità volta a ricongiungere i genitori del bambino favorendo concretamente la loro presenza nella fase iniziale di vita del proprio figlio. La norma in particolare dispone: “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda”.

Grato per la disponibilità

1 Risposta
Aupi Staff answered 3 anni ago

R.B.
nell’ultima sua mail aggiunge una specifica sul contenuto del “ricongiungimento familiare” che restringe la fattispecie aggiungendo due elementi: a) presenza di figli di età inferiore ai tre anni; b) temporaneità (max 3 anni) dell’assegnazione. Le risposte fornite hanno fatto riferimento ad una fattispecie completamente diversa: il ricongiungimento familiare senza includere le due condizioni. Tant’è che  la norma riportata non fa riferimento alla fattispecie di una mobilità temporanea finalizzata all’accudimento dei figli di età non superiore ai tre anni.
La richiesta iniziale sembrava indirizzata ad una fattispecie assolutamente diversa.
Le modalità e le condizioni previste nella norma riportata (fino a tre anni, anche in modo frazionato…sede di servizio) lasciano intendere che si tratti di mobilità interna allo stesso Ente. Infatti la definizione “sede di servizio” è tipica di Amministrazioni con più sedi. E’ altrettanto vero che nella parte finale il testo  riporta la previsione dell’assenso delle due amministrazioni. Ciò indica la possibilità che da previsione contenuta nella norma possa realizzarsi non solo all’interno della stessa amministrazione (cambiando sede) ma anche tra amministrazioni diverse, fermo restando la disponibilità di un posto vacante e disponibile e con corrispondente posizione economica. Queste ultime condizioni sono quelle proprie della mobilità e come già detto di non facile realizzazione.
In ultima analisi, almeno per quanto riguarda l’applicazione della norma tra Amministrazioni diverse, la differenza sostanziale è l’obbligo di motivazione dell’eventuale diniego con l’indicazione anche della tempistica (30 giorni).
Resta un ultimo aspetto: l’assegnazione temporanea non può superare i tre anni anche se utilizzati in modo frazionato. Semplice applicare questa previsione all’interno della stessa Amministrazione. Molto più complesso realizzarla tra Amministrazioni diverse.
Ciò detto, premesse le due condizioni (presenza di figli di età e durata) è opportuno presentare la domanda di assegnazione temporanea considerato anche l’obbligo, per l’Amministrazione che riceve la richiesta di rispondere motivatamente entro il termine dei 30 giorni.

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