E.C. Dipendente Lazio
Avevo chiamato questa mattina per avere un’informazione e come da accordi telefonici vi riferisco l’accaduto per e-mail.
Mi chiamo E. C. , psicologa, sono iscritta all’Aupi dal 2020. Dal 1 settembre 2020 lavoro come dirigente psicologa presso un servizio di neuropsichiatria infantile-TSMREe della Asl …………. Inizialmente sono stata assunta a tempo determinato con un contratto per l’emergenza Covid 19.
Dal 6/09/2021 sono stata stabilizzata presso la medesima Asl nello stesso servizio e con lo stesso ruolo poiché ero risultata tra i vincitori del concorso effettuato dalla Asl ………
Il mio contratto è andato pertanto in continuità con quello precedente.
Il 24 / 11/2021 purtroppo ho avuto un incidente in seguito al quale ho riportato frattura scomposta del malleolo peroneale ds, sono stata ricoverata e operata e dimessa dall’ospedale il 27/11/2021. Attualmente sono in malattia fino al 26/12/2021 ma poiché la ripresa richiede un tempo lungo immagino che mi daranno un altro periodo di malattia per la riabilitazione.
La mia domanda pertanto, non avendo mai avuto questo tipo di contratto e non essendomi mai trovata in questo tipo di situazione, è di quanto posso usufruire di malattia e dopo quanto sono previste delle decurtazioni dello stipendio avendo un anno e pochi mesi di anzianità ?
Per la fisioterapia mi posso rivolgere anche a privati o questo può comportare delle incompatibilità con il periodo di malattia?
Vi ringrazio e spero possiate darmi dei chiarimenti.
E.C. Dipendente Lazio
le assenze per malattia sono regolamentate dall’art. 41 del vigente CCNL.
Il dirigente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi. Ai fini della maturazione dei 18 mesi, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso. In casi particolarmente gravi l’Azienda può concedere un ulteriore periodo di 18 mesi previo accertamento delle condizioni di salute.
Il trattamento economico è il seguente:
-intera retribuzione per i primi 9 mesi di assenza;
-90% della retribuzione per i successivi 3 mesi;
-il 50% della retribuzione per gli ulteriori 6 mesi.
Per eventuali assenze successive ai primi 18 mesi (ulteriori 18 mesi), non spetta alcuna retribuzione.
Disponibili ad ogni ulteriori chiarimento.