Aupi Staff asked 2 anni ago

S.F. Libera Professionista Friuli

vi scrivo perché dal 2014 ho un contratto libero professionale come psicologa psicoterapeuta, che ogni due anni mi scade il 31 dicembre, rifaccio la selezione e ricomincio i primi di gennaio.

Questo anno il mio primario propone di utilizzare la legge di stabilità, per definire la mia posizione lavorativa.

Perciò vi chiedo a quale decreto di legge ci si riferisce e se rientro nei precari da stabilizzare.

Nell’attesa di un vostro riscontro, vi porgo cordiali saluti,

1 Risposta
Aupi Staff answered 2 anni ago

S.F. Libera Professionista Friuli
per doverosa premessa, nella mail lei non fornisce le indicazioni relative alla Regione e Azienda sanitaria di riferimento. Tali informazioni renderebbero maggiormente pertinente la risposta.
In ogni caso la procedura di stabilizzazione è resa possibile da un insieme di norme a partire dall’art. 20 commi 1, 11 e 11bis del D.Lgs. n. 75/2017, così come integrato dalla legge n. 160/2019; dalle Circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017 e n.ri 1/2018 e 2 del 2018, nonché dai documenti della Conferenza delle Regioni del 15 e del 19 febbraio 2018 in tema di stabilizzazione del personale precario, ed ultimo l’articolo n. 92 del ddl legge di Bilancio 2022 presentata dal Governo ed in discussione in Parlamento avente per oggetto:   ‘Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario’.
Non si può non far riferimento al  rispetto del Piano aziendale dei Fabbisogni, tenendo anche conto del reclutamento ordinario e nel rispetto della vigente normativa.
Infine è da sottolineare che rientra nella podestà esclusiva dell’Azienda la decisione di attivare le procedure di stabilizzazione e che non siamo in presenza di un diritto compiuto per il lavoratore.
 

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