Aupi Staff asked 2 anni ago

I. D.D.Libera professionista Abruzzo

Salve,

in qualità di psicologa iscritta Aupi, vi contatto per chiedere consulenza contrattuale.

Attualmente ho accettato un conferimento di borsa di studio (ottobre 2021-ottobre 2022) presso

AUSL dell’Emilia Romagna, ma essendo in stato di gravidanza, l’azienda ha avanzato proposte

alternative ma di durata minore del mio contratto.

Il contratto consiste in un conferimento di borsa di studio annuale, rinnovabile per un ulteriore

anno. Ora è in corso (dal 18 ottobre 2021) il rinnovo previsto. Lo stipendio mensile è accreditato in

automatico dalla azienda sul mio CC bancario. Dalla azienda mi è stato comunicato che non avendo

diritto a ferie né malattia, devo maturare 30 ore settimanali (per cui le assenze sono concordate

senza particolari pianificazioni, se e solo se ho già maturato delle ore lavorative, oltre le 30

settimanali previste).

Essendo in stato di gravidanza, l’azienda mi aveva proposto un lavoro di smart working della durata

di sei mesi (fino a luglio 2022), ma successivamente hanno ridotto tale periodo a tre mesi (da

gennaio a marzo 2022) rinnovabili per altri tre mese, ed infine solo due mesi perché poi loro

procederanno con un nuovo bando; giustificando che l’attività clinica in presenza non mi sarà

possibile effettuarla (tuttavia non prevista nel bando di borsa di studio). Inoltre, mi chiedo se tali

cambiamenti sono consentiti all’azienda, o se posso richiedere di procedere fino a luglio 2022 in

SW, data la scadenza del parto ad Agosto 2022.

Infine, il progetto di smart working stilato e condiviso dall’azienda, non è attivabile se non dopo mia

esplicita richiesta all’ufficio contrattuale di competenza.

– Volevo sapere se sono nella posizione di accettare l’alternativa della mansione ma senza

riduzione della durata dell’incarico prevista dal bando, ed al momento di accettazione

dell’incarico (1 anno).

Vi ringrazio anticipatamente,

1 Risposta
Aupi Staff answered 2 anni ago

I.D.D.Libera Professionista Abruzzo
il Regolamento aziendale stabilisce una sospensione per un periodo non superiore ai tre mesi ai quali si aggiungono i 30 giorni previsti dall’art. 5. L’astensione obbligatoria dal lavoro prevista dalla normativa di tutela della maternità, fissa in 5 mesi il suddetto periodo. Ciò comporta che i 4 mesi di potenziale assenza dal lavoro non coprono i 5 mesi previsti per l’astensione obbligatoria prevista per la maternità. Inoltre il Regolamento non prevede altre forme di tutele e non esistono norme specifiche di ulteriori tutele per questa tipologia di incarichi.

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