I. D.D.Libera professionista Abruzzo
Salve,
in qualità di psicologa iscritta Aupi, vi contatto per chiedere consulenza contrattuale.
Attualmente ho accettato un conferimento di borsa di studio (ottobre 2021-ottobre 2022) presso
AUSL dell’Emilia Romagna, ma essendo in stato di gravidanza, l’azienda ha avanzato proposte
alternative ma di durata minore del mio contratto.
Il contratto consiste in un conferimento di borsa di studio annuale, rinnovabile per un ulteriore
anno. Ora è in corso (dal 18 ottobre 2021) il rinnovo previsto. Lo stipendio mensile è accreditato in
automatico dalla azienda sul mio CC bancario. Dalla azienda mi è stato comunicato che non avendo
diritto a ferie né malattia, devo maturare 30 ore settimanali (per cui le assenze sono concordate
senza particolari pianificazioni, se e solo se ho già maturato delle ore lavorative, oltre le 30
settimanali previste).
Essendo in stato di gravidanza, l’azienda mi aveva proposto un lavoro di smart working della durata
di sei mesi (fino a luglio 2022), ma successivamente hanno ridotto tale periodo a tre mesi (da
gennaio a marzo 2022) rinnovabili per altri tre mese, ed infine solo due mesi perché poi loro
procederanno con un nuovo bando; giustificando che l’attività clinica in presenza non mi sarà
possibile effettuarla (tuttavia non prevista nel bando di borsa di studio). Inoltre, mi chiedo se tali
cambiamenti sono consentiti all’azienda, o se posso richiedere di procedere fino a luglio 2022 in
SW, data la scadenza del parto ad Agosto 2022.
Infine, il progetto di smart working stilato e condiviso dall’azienda, non è attivabile se non dopo mia
esplicita richiesta all’ufficio contrattuale di competenza.
– Volevo sapere se sono nella posizione di accettare l’alternativa della mansione ma senza
riduzione della durata dell’incarico prevista dal bando, ed al momento di accettazione
dell’incarico (1 anno).
Vi ringrazio anticipatamente,
I.D.D.Libera Professionista Abruzzo
il Regolamento aziendale stabilisce una sospensione per un periodo non superiore ai tre mesi ai quali si aggiungono i 30 giorni previsti dall’art. 5. L’astensione obbligatoria dal lavoro prevista dalla normativa di tutela della maternità, fissa in 5 mesi il suddetto periodo. Ciò comporta che i 4 mesi di potenziale assenza dal lavoro non coprono i 5 mesi previsti per l’astensione obbligatoria prevista per la maternità. Inoltre il Regolamento non prevede altre forme di tutele e non esistono norme specifiche di ulteriori tutele per questa tipologia di incarichi.