Dr.ssa L. S. – ASL Alessandria
Età Anagrafica 59 Anni
Anzianità Contributiva 30 anni
Riscattato 4 + 1 anni
Ho riscattato oltre 5 anni di studi, ho ricongiunto oltre anni di contribuzioni c/o altri Enti, quando potrò andare in pensione e a quali condizioni? Quale sarà l’entità della liquidazione?
Risposta alla Dr.ssa. L. S.
Dall’esame della documentazione inviata dall’iscritta (8 anni, 3 mesi e 19 gg ricongiunzione art. 2 legge 29/79 di cui 4 anni riscatto 1^ laurea + 1 anno e 5 mesi riscatto di una parte della 2^ laurea + 28 aa. 1 mese e 28 gg. di servizio svolto nel S.S.N. al 31/12/2012) la medesima avrebbe la seguente possibilità:
- recedere dal servizio, con decorrenza immediata (ipotizzando la decorrenza dall’01/01/2014), con diritto a pensione di anzianità, ai sensi della previgente normativa previdenziale, considerando l’intero riscatto della 2^ laurea di 1 anno, 4 mm. e 10 gg., (anzianità contributiva complessiva di 38 aa. e 10 mm.) con assegno mensile netto di circa € 2.700,00 senza penalizzazioni;
- recedere con medesima decorrenza interrompendo il pagamento delle rate residue del riscatto in corso di ammortamento (26 rate fino a dicembre 2013), che verrebbe trasformato in periodo pari a 3 mm. e 20 gg. (anzianità contributiva complessiva di 37 aa. 9 mm. e 10 gg), con assegno mensile netto di circa 2.650,00 senza penalizzazioni.
Per le succitate ipotesi di recesso, con diritto a pensione di anzianità (sistema delle quote – per il caso di specie quota 95 considerando l’intero riscatto di cui al punto 1 e quota 96 considerando parte del riscatto di cui al punto 2) ai sensi dell’art. 1 della legge 247/2007, come confermato dall’art 24, comma 3 della legge 22/12/2011 n. 214 (riforma Monti-Fornero), la Dr.ssa S. non dovrà attendere la finestra d’uscita di 12 mm., prevista dall’art. 12, comma 2 del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, in L.122/2010, in quanto, la stessa è stata ampiamente superata, rispettivamente, nel luglio 2011 considerando l’intero riscatto di cui al punto 1 e nel dicembre 2012 di cui al punto 2, ovvero, dovrà rispettare i termini del preavviso (tre mesi) dettati dall’art. 38 del CCNL 94/97 per la dirigenza non medica.
Il sistema di calcolo contributivo, per coloro che erano in regime retributivo o “misto Dini”, a partire dall’01/01/2012, previsto dalla riforma Monti-Fornero, si basa sulla creazione di un montante contributivo, accantonando il 33 % dell’imponibile retributivo di ogni anno rivalutato al P.I.L. dell’anno corrente, che dovrà essere rapportato ad un coefficiente di trasformazione legato all’età alla cessazione, è sicuramente meno vantaggioso del metodo utilizzato per i succitati sistemi fino al 2011. (per il calcolo dell’iscritta l’anno del 2013 col contributivo ha determinato un aumento della pensione annua lorda di circa € 900,00).
Il succitato sistema di calcolo contributivo non influisce sul calcolo del T.F.S. (trattamento di fine servizio) dell’iscritta, in quanto, per coloro che sono stati assunti precedentemente all’01/01/2001 si continua ad applicare il sistema di calcolo per determinare l’indennità premio di servizio di cui alla L. 152/68 e succ. integr. e modificazioni, ovvero, 1/15 dell’80% della retribuzione percepita negli ultimi 12 mesi moltiplicato per gli anni di servizio con iscrizione all’ex INADEL ed eventuali periodi riscattati alla medesima ex cassa previdenziale (l’iscritta, con anzianità complessiva ai fini T.F.S. di 33 aa., considerando anche 4 anni di riscatto laurea, come indicato dalla medesima, percepirebbe un’indennità di circa € 98.000 netti).
I suindicati importi, sono approssimativi, in quanto, calcolati sulla base di quanto si è potuto desumere dalla documentazione prodotta, pertanto potrebbero variare in base alla differente retribuzione e differente tassazione erariale.
Il pagamento della suindicata indennità dipenderà dalla scelta che intenderà effettuare l’iscritta:
- se decidesse di non continuare a pagare l’onere di riscatto, come indicato al punto 2, il pagamento subirebbe un blocco di 24 mm. ai sensi dell’art. 1 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito in legge n. 148/2011 a cui vanno aggiunti 105 gg. per il disbrigo della pratica da parte dell’INPS gestione dipendenti pubblici, in quanto, maturerebbe il requisito utile alla pensione di anzianità dopo l’entrata in vigore del succitato decreto;
- se, invece, decidesse di riscattare l’intero periodo (1 anno, 4 mm. e 10 gg.) il pagamento subirebbe un blocco di 6 mm ai sensi dell’art. 3 del D.L. 28 marzo 1997 n. 79 convertito in legge n. 140/1997 a cui vanno aggiunti 105 gg. per il disbrigo della pratica da parte dell’INPS gestione dipendenti pubblici, in quanto, maturerebbe il requisito utile alla pensione di anzianità prima l’entrata in vigore del D.L. n. 138/2011.
Il pagamento, prospettato alle lettere a) o b) subirà anche le modalità previste dal D.L. del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122/2010, che ha stabilito il pagamento del T.F.R. o T.F.S. in uno o più annualità, a seconda che l’ammontare lordo della prestazione superi o meno l’importo di € 90.000.
Pertanto, per quanto riguarda l’indennità in questione, verrà pagata in due importi annuali, in quanto, la stessa è superiore ai 90.000 euro ma inferiore ai 150.000 euro, la prima rata alla decorrenza prevista alle lettere a) o b) mentre la seconda decorso un anno dalla prima.
Con l’articolo 19 del D.L. 112/2008 la normativa sul divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo e dipendente è stata totalmente modificata, introducendo l’integrale cumulabilità dal 1° gennaio 2009 delle pensioni di anzianità (a carico di tutte le forme di assicurazione obbligatoria) con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. In sostanza, tutte le pensioni di anzianità (o altrimenti definite, caratterizzate cioè dall’essere anticipate rispetto all’età prevista dalla legge per il conseguimento della pensione di vecchiaia), godono dello stesso regime di totale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, indipendentemente dal regime pensionistico (retributivo, contributivo o misto) al quale appartengano.Il divieto di cumulo resta fermo, tuttavia, nei confronti dei pubblici dipendenti, nel caso in cui siano riammessi in servizio presso le pubbliche amministrazioni. L’articolo 19, comma 3, del D.L. 112/2008, infatti, ha previsto che restino in vigore le disposizioni del D.P.R. 758/1965, il quale prevede che il cumulo di una pensione con un trattamento per un’attività resa presso le pubbliche amministrazioni non sia ammesso nei casi in cui il nuovo servizio prestato costituisca una derivazione, una continuazione od un rinnovo del rapporto precedente che ha dato luogo alla pensione.
Dal controllo del cedolino stipendiale, relativo alla mensilità di giugno 2013, si evince che l’imponibile irpef è al netto della contribuzione previdenziale e dell’importo trattenuto per rateo riscatto di € 257,65 in applicazione della corretta deduzione d’imposta.