P.D. Dipendente Abruzzo
Allego alla presente richiesta di chiarimenti in merito alla mia situazione previdenziale .
Distinti saluti .
P.D. Dipendente Abruzzo
Il riscatto può essere richiesto per il corso di laurea ed il periodo di specializzazione purché detti periodi non siano coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, l’onere da sostenere, per i due anni di specializzazione, dovrebbe essere, col sistema ordinario, di circa 47.000 euro.
Sulla base della documentazione prodotta per conto dell’iscritta, la medesima, riscattando i succitati due anni di specializzazione, raggiungerebbe entro il 2021 il requisito per la c.d. quota cento con una prestazione previdenziale di circa 2.600 euro netti mensili.
Se invece attendesse il requisito legato all’età, attualmente e fino a tutto il 2022, di 67 anni, successivamente, probabilmente, saranno adeguati alla speranza di vita.
Pertanto, considerando i requisiti attuali, l’iscritta maturerebbe il requisito legato all’età a marzo del 2025 con una prestazione previdenziale di circa 2.900 euro netti mensili, senza considerare i due anni di riscatto, ricompreso invece per la pensione in quota cento.
Per rispondere, inoltre, al quesito di cui al punto quattro, con l’accesso alla prestazione previdenziale in quota cento non possiamo parlare di penalizzazione, ma di opportunità, a chi ne matura il diritto, di percepire la relativa prestazione pensionistica calcolata sulla base dell’anzianità contributiva individualmente posseduta.
Si può semmai fare una considerazione sull’apporto di tipo economico che determinerebbe il riscatto dei due anni di specializzazione, ovvero: un’incremento della prestazione previdenziale di circa 60 euro mensili netti (esiguo aumento a fronte di un gravoso onere da sostenere per il menzionato riscatto).
(I suindicati importi sono approssimativi, in quanto, calcolati sulla base di quanto si è potuto desumere dalla documentazione prodotta e da elementi di calcolo attuali che potrebbero cambiare per i prossimi anni, pertanto potrebbero variare in base ai differenti dati sull’anzianità contributiva, sulla retribuzione imponibile utile ai fini del calcolo previdenziale e su una differente tassazione erariale).