Aupi Staff asked 2 anni ago

A.C. Dipendente Lazio

Gentilissimi,

con la presente  richiedo informazioni sui seguenti punti :

1) Quando posso andare in pensione?

2) posso usufruire della quota 102?

3) se dovessi usufruire della quota 102 a quanto ammonterebbe la mia pensione? Ci sarebbe differenza con la pensione di anzianità?

4) segnalo che ho riscattato i 4 anni del corso di laurea.

5) In caso decidessi di chiedere la pensione, a chi mi devo rivolgere per avere la migliore assistenza amministrativa?

Allego stato di servizio e ultimo cedolino

Grazie per le risposte

1 Risposta
Aupi Staff answered 2 anni ago

A.C. Dipendente Lazio
Dall’esame della documentazione inviata per conto dell’iscritta e da ciò che dichiara la medesima, si è potuto valorizzare, alla data del 31/12/2021, un’anzianità contributiva complessiva pari a 37 aa., 2 mm. e 21 gg. , di cui 4 aa. di riscatto del titolo di studio.
Pertanto, la medesima, ad ottobre 2022 maturerebbe il requisito al trattamento pensionistico anticipato (cd quota 102), ai sensi della nuova norma previdenziale introdotta nella legge di Bilancio 2022, la quale stabilisce, solo se maturati entro il 31/12/2022, i nuovi requisiti per accedere alla pensione chiamata appunto “quota 102”, considerando la combinazione dell’età di 64 anni con l’anzianità contributiva di 38 anni.
Rimangono comunque validi gli altri criteri previsti dal precedente DL 4/2019, tra i quali, la finestra dei sei mesi per l’erogazione della prestazione pensionistica ed il differimento (quello che si sarebbe dovuto verificare per primo) per il pagamento del TFR/TFS, alla maturazione del requisito pensionistico di vecchiaia legato ai limiti di età (attualmente 67 anni) o all’anzianità contributiva per la pensione anticipata stabilita dalla legge Monti-Fornero (attualmente 41 anni e 10 mesi per le donne),  a cui si aggiunge un periodo di finestra di 12 mesi per la pensione di vecchiaia e 24 mesi per quella anticipata.
Quindi, per maggior chiarezza, l’iscritta maturerebbe il requisito alla pensione quota 102 nel mese di ottobre 2022 a cui vanno aggiunti i sei mesi di finestra per il pagamento della prestazione pensionistica, ovvero ad aprile 2023, di circa 3.350 euro netti mensili.
Si precisa, inoltre, che non avvalendosi del succitato requisito,  l’iscritta raggiungerebbe il diritto alla pensione di vecchiaia, con recesso d’ufficio da parte della propria Amm.ne di appartenenza, nel mese di maggio 2023, un mese dopo il succitato requisito in quota 102; qualora, invece, decidesse di chiedere ed ottenere il *trattenimento in servizio, oltre i citati limi di età, permetterebbero la medesima di incrementare l’anzianità contributiva (41 anni e 7 mesi) fino al compimento del settantesimo anno di età  e percepire una prestazione pensionistica, a valori economici stipendiali e coefficienti di calcolo pensionistico invariati, di circa 3.750 euro netti.
Si precisa, infine, che la norma sul trattenimento in servizio oltre i limiti di età è stabilita dall’art. 22, c. 1, della L. 183/2010 “collegato lavoro”, per il caso di specie, al maturare del 70° anno di età.
Per avvalersi della pensione in quota 102 l’iscritta dovrà inoltrare alla propria Amm.ne di appartenenza una richiesta di recesso con preavviso di sei mesi e contestualmente inoltrare domanda di pensione on line, utilizzando il portale dell’INPS G.D.P. di riferimento, accedendo con le credenziali rilasciate dal medesimo Istituto (PIN), oppure delegando un patronato di propria fiducia.
 *La prosecuzione dell’attività lavorativa, ai sensi del citato art. 22, c. 1, L. 183/2010 “collegato lavoro”, con le indicazioni fornite dalla Funzione Pubblica con circolare n. 2 del 2015, dei dirigenti medici e del ruolo sanitario, esclusi i titolari di struttura complessa per i quali rappresenta un diritto potestativo, è legata all’esigenza dell’Amministrazione di appartenenza che potrebbe, pertanto, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro.
N.B.: I suindicati importi sono approssimativi, in quanto, calcolati sulla base di quanto si è potuto desumere dalla documentazione prodotta e da elementi di calcolo attuali che potrebbero cambiare per i prossimi anni, pertanto potrebbero variare in base ai differenti dati sull’anzianità contributiva, sulla retribuzione imponibile utile ai fini del calcolo previdenziale, alla variazione dei coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione, e su una differente tassazione erariale.
P.S.: si consiglia l’iscritta di controllare attentamente l’estratto conto e, se dovesse evidenziare delle anomalie, carenze e/o inesattezze di carattere giuridico, periodi lavorativi sovrapposti, non segnalati o segnalati parzialmente e/o economici (per gli anni 95 e 98 le retribuzioni indicate parrebbero non congrue)  per i periodi a partire dall’01/01/1993, richiedere la variazione della posizione assicurativa (RVPA), allegando, se ne fosse in possesso, documentazione probatoria, utilizzando i diversi canali abilitati dall’INPS (Internet, Patronato, Contact center, ecc.) come previsto dalla circolare INPS n. 49 del 03/04/2014.

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