Aupi Staff asked 7 mesi ago

G.V. Dipendente

Gentilissimi,

Vi chiederei se mi convenga o meno riscattare in modo agevolato i 4 anni della scuola di specializzazione (iscrizione nel 1996).

Credo che il riscatto dei 5 anni della laurea (iscrizione nel 1987), potrebbe essere molto oneroso.

Vorrei sapere, con riscatto o senza, quali potrebbero essere gli anni per il mio pensionamento e l’ammontare della cifra mensile.

Vi ringrazio molto.

1 Risposta
Aupi Staff answered 7 mesi ago

G.V. Dipendente
Dall’esame della documentazione inviata per conto dell’iscritta si è potuto valorizzare, nella gestione dipendenti pubblici (ex CPDEL), ad oggi 20/09/2022, un’anzianità contributiva pari a 20 aa., 11 mm.  e 17 gg..
Il breve periodo lavorativo (agricolo giornaliero), precedente l’01/01/1996, se non ricongiunto (L.29/79) alla CPDEL non preclude la possibilità di richiedere la prestazione previdenziale anticipata col sistema contributivo puro all’età dei 64 anni (requisito da adeguare a eventuali futuri incrementi legati alla speranza di vita), in presenza di almeno 20 anni di contribuzione effettiva, e sempreché il primo importo di pensione non risulti inferiore a 2,8 volte quello dell’assegno sociale (per il 2022 è pari a 1.310,68 lordi mensili).
Se, invece, si volesse favorire l’aspetto economico rispetto alla decorrenza della prestazione, si potrebbe riscattare (riscatto ordinario non agevolato) parte della laurea (è sufficiente anche un solo mese purché si collochi prima del 01/01/1993), in quanto, determinerebbe il regime pensionistico “MISTO” anziché contributivo, sicuramente più vantaggioso economicamente, ma facendo posticipare il requisito pensionistico al raggiungimento del limite di età ai 67 anni (requisito, anch’esso, da adeguare a eventuali futuri incrementi legati alla speranza di vita).
Pertanto la scelta di riscattare i periodi di studio può valere solo per motivi economici e non per anticiparne l’uscita.
Si consiglia, quindi, se si volesse perseguire quest’ultima ipotesi, di inviare la domanda (si suggerisce per il tramite di un patronato di propria fiducia), di riscatto ordinario (limitato ad un mese purché si collochi prima del 01/01/1993) ed attendere il conseguente decreto che emanerebbe l’INPS Gestione Dipendenti Pubblici, per poi scegliere di accettare o meno e, in caso di accettazione, pagare l’onere attribuito al periodo sulla base della retribuzione alla data della domanda, al sesso ed all’età del titolare (sulla base di ciò che è stato calcolato dall’INPS per 39 mesi, in riferimento al prospetto allegato dall’iscritta, un mese si aggirerebbe a circa 1.800 euro).
Sulla base di quanto detto finora, riscattare il periodo di studi (39 mesi ipotizzati dall’INPS) attraverso riscatto agevolato al costo di 17.421 euro non precluderebbe l’uscita col sistema contributivo puro all’età dei 64 anni (requisito da adeguare a eventuali futuri incrementi legati alla speranza di vita), determinando un esiguo aumento della pensione (si può ipotizzare, sulla base dei dati forniti dall’iscritta, agli indici di riferimento attuali e senza considerare i futuri miglioramenti contrattuali un aumento annuale di circa 1.000 euro lordi, mentre se si riscattasse anche un solo mese col metodo ordinario, passando quindi al sistema di calcolo misto, considerando i valori retributivi e coefficienti attuali, si determinerebbe una prima quota di pensione di circa 14.000 euro annui lordi da aggiungere alle altre quote di pensione.
Un breve cenno per capire come funziona il sistema di tipo “MISTO”: ciò si applica quando alla data del 31/12/1995 vi è una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni; La prestazione pensionistica in questione sarà composta da tre quote di pensione: la prima (nel caso di specie i succitati 14.000 euro circa) tiene conto della retribuzione alla cessazione rapportata al coefficiente, riferito al periodo maturato al 31/12/1992, previsto dalla L.965/65; la seconda tiene conto della media delle retribuzioni rivalutate, del periodo dal 93 alla cessazione, rapportate alla differenza dei coefficienti, previsti dalla L.965/65, riferiti al 31/12/1992 ed al 31/12/1995; la terza tiene conto del montante contributivo (il 33% dell’imponibile contributivo rivalutato aggiunto anno per anno) accantonato virtualmente dal 96 alla cessazione e rapportato al coefficiente di trasformazione previsto dalla L. 335/95 (riforma Dini) e s.m.i..
Fare delle ipotesi di calcolo sulla futura prestazione pensionistica al 2032 o al 2035 è alquanto prematuro.
La cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età avviene d’ufficio1 senza che il dipendente presenti alcuna domanda al datore di lavoro.
Si consiglia l’iscritta, in procinto dei succitati limiti di età (circa sei mesi prima), di affidarsi ad un Patronato di propria fiducia per la presentazione telematica della domanda di pensione di vecchiaia tramite il portale istituzionale dell’INPS.
1 Il collocamento a riposo d’ufficio permette di evitare l’applicazione del blocco di 24 mm. della liquidazione del TFS/TFR ai sensi dell’art. 1, comma 22 del D.L. 18/08/2011, n.138 convertito con modificazioni in legge n. 148/2011 (la liquidazione del TFS/TFR è stata congelata per 24 mesi per i pensionamenti con dimissioni volontarie o 12 mesi per il collocamenti a riposo d’ufficio).
N.B.: I suindicati importi sono approssimativi, in quanto, calcolati sulla base di quanto si è potuto desumere dalla documentazione prodotta e da elementi di calcolo attuali che potrebbero cambiare per i prossimi anni, pertanto potrebbero variare in base ai differenti dati sull’anzianità contributiva, sulla retribuzione imponibile utile ai fini del calcolo previdenziale, alla variazione dei coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione, e su una differente tassazione erariale.

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