Aupi Staff asked 7 mesi ago

C.B. Dipendente

mi chiamo ……….., iscritta all’AUPI da quando lavoro nel pubblico,  sono dipendente Aulss2  a tempo indeterminato dal 1/4/1998, in precedenza presso la stessa aulss ho avuto un assunzione a tempo determinato per 8 mesi nel 1996.

laureata nel 1987, per i primi anni ho svolto lavori che non hanno avuto forme previdenziali come borse di studio universitarie o contratti cococo.

precedentemente  al 1987, da studentessa,  ho svolto brevi lavori stagionali,  in tutto circa 6 mesi, in regola con i contributi INPS di cui non ho fatto il ricongiungimento.

ho appena ricevuto la risposta in merito alla possibilità di riscattare 3 anni e 6 mesi di università per una somma di 32 mila euro e rotti.

tenuto conto che quest’anno compio 61 anni , che ho maturato poco più di 25 anni di contributi per il lavoro come dipendente Aulss, il quesito è se il riscatto mi conviene, se mi anticipa anche nel tempo di andata in pensione o se aggiunge solo un importo alla cifra che mi aspetta al momento in cui mi verrà riconosciuta la pensione. se è un modo valido di investire la cifra o se non la ammortizzerò mai…    grazie

in allegato:

busta paga

CUD 2022

conteggio dell’INPS per il riscatto

 

1 Risposta
Aupi Staff answered 7 mesi ago

C.B. Dipendente
Dall’esame della documentazione inviata per conto dell’iscritta si è potuto valorizzare, nella gestione dipendenti pubblici (ex CPDEL), a tutt’oggi, un’anzianità contributiva di circa 25 aa. e 11 mm.. Pertanto, se il coacervo dei contributi pensionistici si limita alla succitata anzianità contributiva, l’iscritta, che rientra nel regime contributivo puro, potrebbe richiedere la pensione anticipata al compimento del 64° anno di età, fatto salvo l’adeguamento ai futuri incrementi legati alla speranza di vita, avendo maturato il minimo contributivo dei 20 anni. Se invece intendesse riscattare gli anni di studio, o parte di essi, il regime pensionistico si modificherebbe da contributivo puro a misto, col vantaggio di veder notevolmente incrementato l’assegno pensionistico, in quanto, tale periodo, collocandosi precedentemente all’01/01/1993, determinerebbe  la prima quota di pensione da calcolarsi moltiplicando l’ultima retribuzione percepita alla cessazione per il coefficiente di trasformazione della Tab. A della L. 965/65, il valore varia in base al periodo che intende riscattare e, comunque, oscilla da un minimo del 23,91% dell’ultima retribuzione alla cessazione per un solo mese a circa al 26,20 % per i 3 anni e 7 mesi di studi (es. per capire meglio: con una retribuzione annua di €. 74.000, l’importo della prima quota di pensione per un mese di riscatto ammonterebbe ad € 17.695 annui lordi o di 19.383 annui lordi per i 3 anni e 7 mesi). La succitata ipotesi, tuttavia, imporrebbe l’iscritta ad attendere il requisito pensionistico legato all’età che, ad oggi e fino a tutto il 2024, è fissato al 67° anno di età, per poi, eventualmente,  essere adeguato ai futuri incrementi legati alla speranza di vita. Ulteriore ipotesi perseguibile, considerato che l’iscritta ha lavorato prima dell’87 con versamenti contributivi FPLD (INPS privati), sarebbe quella di ricongiungere il succitato periodo lavorativo, ai sensi della Legge n. 29/79 (ipotesi da perseguire qualora l’onere da sostenere fosse inferiore a quella del riscatto di un mese presumibilmente di circa 800 euro). Si consiglia, quindi, se si volesse perseguire una delle succitate ipotesi, di inviare la domanda di ricalcolo del riscatto ordinario per un solo mese e/o la domanda di ricongiunzione, ed attendere i conseguenti decreti che, l’INPS Gestione Dipendenti Pubblici, emanerebbe determinando l’onere da sostenere sulla base della retribuzione alla data della domanda, al sesso e l’età del titolare. I succitato decreti potranno essere respinti per non accettazione, in caso contrario vige il silenzio assenso, ovvero, l’amministrazione presso cui lavora, trascorsi 5 mesi dal ricevimento del menzionato decreto, provvederà a trattenere in forma rateale, direttamente in busta paga, l’onere attribuito. Ricordo, infine, che l’onere da sostenere per l’eventuale riscatto e/o ricongiunzione è deducibile. Pertanto, considerato che, riscattare l’intero periodo di studi non ridurrebbe il periodo d’attesa al raggiungimento del requisito al pensionamento, la valutazione da prendere sarebbe di tipo economico, in quanto, il valore della pensione con l’intero periodo di studi farebbe aumentare, rispetto ad un solo mese, di pochissimo l’importo della pensione.
 

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