Dr.ssa R. U. – Lombardia
Età Anagrafica 59 Anni
Anzianità Contributiva 33 anni
Riscatto 4
Ho riscattato gli anni di laurea e ricongiunto diversi periodi contributivi. Quando potrò andare in pensione e a quali condizioni? Quale sarà l’entità della liquidazione?
Risposta alla Dr.ssa. R. U.
Dall’esame della documentazione inviata dall’iscritta (3 mesi e 23 gg. ricongiunzione art. 2 L.29/79, 4 aa. riscatto università e un’anzianità contributiva per servizio svolto fino al 30/09/2013 nel S.S.N. di 33 aa., 8 mm, e 17 gg. all’età di 59 aa., 02 mm. e 26 gg.) l’iscritta avrebbe la seguente possibilità:
- recedere dal servizio, con decorrenza 01/01/2014, naturalmente nel rispetto dei termini del preavviso dettati dal CCNL della dirigenza non medica (tre mesi), con diritto a pensione di anzianità ai sensi dell’art. 1 comma 9 della legge 243/2004 – legge Maroni (35 aa. anzianità contributiva e 57 aa. di età anagrafica), calcolata col sistema interamente contributivo, con 38 aa., 3 mm. e 10 gg. di anzianità contributiva e 59 aa., 5 mm. e 26 gg. di età, con un assegno mensile di circa € 1.850,00 netti penalizzato di circa il 30 % rispetto a quanto avrebbe potuto percepire pro-quota calcolato col sistema “misto Monti-Fornero” (retributivo fino al 31/12/2011 e contributivo dall’01/01/2012 in poi) con medesima anzianità contributiva (i suindicati importi sono approssimativi, in quanto, calcolati sulla base di quanto si è potuto desumere dalla documentazione prodotta, pertanto potrebbero variare in base alla differente retribuzione e differente tassazione erariale);
- conseguimento requisito del diritto alla pensione anticipata ai sensi della normativa vigente (se dovesse essere confermato l’incremento legato alla speranza di vita stimato sulla base dello scenario demografico ISTAT) il 20 luglio 2017 a 63 aa. di età con 41 aa. e 10 mm. di anzianità contributiva, pertanto, prematuro poter esprimere valutazioni sull’entità della pensione in questione;
Per quanto riguarda la liquidazione di fine servizio, nell’ipotesi di cessazione di cui al punto 1, la medesima, in base alle norme attuali, potrà percepire l’indennità premio di servizio, ai sensi della L. 152/68 e succ. integr. e modificazioni, in quanto, assunta a tempo indeterminato prima dell’01/01/2001 (i dipendenti assunti dopo tale data sono in regime di T.F.R.) dopo due anni dalla cessazione più 105 gg. per il disbrigo della pratica da parte dell’INPS gestione dipendenti pubblici nella misura di € 105.000,00 circa calcolata su 34 anni di servizio, in quanto, il riscatto di 4 aa. e i 3 mm. e 23 gg. di ricongiunzione non concorrono al calcolo della stessa.