Aupi Staff asked 7 mesi ago

B.C. Dipendente

Buongiorno,

vi chiedo per informazioni in merito alla mia situazione lavorativa. Ho un contratto con Ulss ……… da giugno 2021 a giugno 2022.

Sono in gravidanza con data presunta del parto a settembre 2022.

Mi chiedo se sarà possibile prorogare il contratto di lavoro come era stato anticipato oralmente oppure se la gravidanza ne sarà un limite.

In caso di chiusura del rapporto di lavoro ho diritto a maternità, disoccupazione o altre indennità?

Lunedì comincio la maternità anticipata, come devo comportarmi burocraticamente?

Mi piacerebbe parlarne telefonicamente, se un vostro consulente fosse disponibile.

1 Risposta
Aupi Staff answered 7 mesi ago

B.C. Dipendente
la questione da lei proposta è stata oggetto di specifica circolare dell’INPS a seguito del parere espresso dal Consiglio di Stato https://www.inps.it/circolariZip/Circolare%20numero%2050%20del%2017-3-2005_Allegato%20n%201.pdf
Di seguito è riportato il passaggio della Circolare che le garantirebbe la copertura anche oltre il termine di scadenza del contratto (giugno 2022).
In sintesi: la lavoratrice ha diritto all’estensione dei benefici anche dopo la scadenza solo nel caso in cui ci siano “gravi complicanze della maternità” con esplicito divieto di essere adibite a qualsiasi lavoro. Di norma l’interdizione è certificata dal medico specialista.
Disponibili ad ogni ulteriore chiarimento.

  • Ai sensi dell’art. 16 e dell’art. 17, comma 2, lettera a), il tassativo “divieto di adibire al lavoro le donne” che è alla base del “congedo di maternità” nel nostro ordinamento e la sua “estensione” nel caso di gravi complicanze della gravidanza ricomprendono anche le ipotesi di un lavoro “potenziale”, per cui sarebbe vietato adibire al lavoro anche donne in stato di disoccupazione (o in uno degli altri casi di cui all’art. 54, compreso quello delle donne licenziate per giusta causa) che potrebbero trovare lavoro proprio in quel periodo, qualunque sia il tipo di (nuovo) lavoro da svolgere, con conseguente erogazione dei benefici che la legge prevede per il periodo coperto da tale divieto assoluto;”

 
 

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