Aupi Staff asked 7 mesi ago

A.M. Dipendente

Gentile Consulente,

facendo seguito alle indicazioni ricevute dall’Ufficio della Segreteria Aupi, pur non essendo vostra iscritta e non potendo formalizzare, al momento,  l’iscrizione come dipendente e necessitando di un parere urgente, formulo il quesito:

Sono in servizio a tempo indeterminato come Dirigente Psicologa  dal 02/5/2022 presso un’asl laziale X, in quanto vincitrice di concorso pubblico.  Un’altra azienda laziale Y mi  ha chiesto la disponibilità all’assunzione  a tempo indeterminato, a seguito  sempre di un diverso concorso pubblico in cui sono risultata tra i vincitori.

E’ in corso la predisposizione della delibera del Direttore Generale per l’assunzione; si prevede l’assunzione con presa di servizio entro luglio.

Intendo accettare  e vorrei avere conferma su come muovermi e su quali sono i miei diritti, dovendo interfacciarmi con più amministrazioni.

1) Essendo nel primo trimestre del periodo di prova devo dare un preavviso di tre mesi (il primo o il sedicesimo giorno del mese).

Se così non fosse  dovrò dare un’indennità trattenuta dallo stipendio per il mancato preavviso (art. 104 del CCNL 2018-2020), è corretto?

2) Al fine di sottoscrivere il contratto presso l’altra azienda Y e, avere quindi certezza di assunzione, e  per altri motivi personali, potrei chiedere un periodo di aspettativa? Quindi richiedere l’aspettativa presso l’asl X, attuale sede di lavoro, prendere servizio nell’altra asl Y e poi, a conclusione dell’aspettativa,   dimettermi dall’azienda X? E ‘ possibile, in riferimento all’art 12  comma 10 del CCNL 2018-2020?

Grazie per la cortese attenzione

Cordialmente

 

1 Risposta
Aupi Staff answered 7 mesi ago

A.M. Dipendente
le opzioni offerte dal CCNL sono diverse. Corrisponde al vero l’obbligo di preavviso da lei citato, ma questo obbligo vale esclusivamente per il primo trimestre del periodo di prova. Nel secondo trimestre e prima della fine del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza preavviso né indennità. Ovviamente il recesso deve essere motivato. Un’altra possibilità è data dalla concessione di un periodo di aspettativa. In questo caso si tratta di concessione e non di un diritto.
C’è ancora un’altra possibilità, il datore di lavoro può concedere la risoluzione del rapporto di lavoro senza chiedere indennità e senza conteggiare i termini di preavviso. Anche in questo caso si tratta di possibilità e concessione. Non di un diritto.
Di seguito alcuni commi del CCNL.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento.
Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle
parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità
sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso
opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Azienda o
Ente deve essere motivato.
Al dirigente già in servizio a tempo indeterminato presso un’Azienda o Ente del comparto,
vincitore di concorso presso altra amministrazione anche di diverso comparto, può essere
concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la
durata del periodo di prova, di cui al presente articolo, ai sensi *dell’art. 10, del CCNL del
10.2.2004, come integrato *dall’art. 24, comma 13, del CCNL 3.11.2005 Area IV e art. 10,
del CCNL del 10.2.2004, come integrato dall’art. 24, comma 15, del CCNL 3.11.2005 Area
III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Aspettativa).
 
Al comma 10 parlando dell’aspettativa che il dirigente a tempo indeterminato può
chiedere come vincitore di concorso presso altra azienda si parla di “concessione” e non di
diritto il che vuol dire che non è detto che sia concessa e nel caso che il dirigente non superi
il periodo di prova potrebbe perdere il posto
 
È in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di
risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso
dell’altra parte. In tal caso non si applica il comma 4
 

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