Aupi Staff asked 8 anni ago

Dr.ssa L. M. –  Toscana

Età Anagrafica 56 Anni

Anzianità Contributiva 27 anni

Riscatto 4 + 3 (diploma)

Ho riscattato gli anni del diploma e presentata richiesta per quelli di laurea. Quando potrò andare in pensione e a quali condizioni? Gli anni riscattati per il diploma saranno conteggiati ai fini pensionistici? Quale sarà l’entità della rata per gli anni  di laurea. Stante la mia situazione è conveniente riscattare anche gli anni di laurea?

1 Risposta
Aupi Staff answered 8 anni ago

Risposta alla Dr.ssa. L. M.
Dall’esame della documentazione inviata dall’iscritta (3 aa. di riscatto diploma di terapista della riabilitazione, 4 aa. riscatto università (da accettare) e un’anzianità contributiva per servizio svolto fino al 30/09/2013 nel S.S.N. di 27 aa. e 1 mese all’età di 56 aa. e 5 mm.) l’iscritta avrebbe la seguente possibilità:

  1. conseguimento requisito a pensione, ai sensi dell’art. 1 comma 9 della legge 243/2004 – legge Maroni (35 aa. anzianità contributiva e 57 aa. di età anagrafica), calcolato col sistema interamente contributivo, a decorrere dall’01/09/2015 con 36 aa. di anzianità contributiva (considerando i 4 aa. di riscatto laurea) all’età di 58 aa. e 4 mesi con un assegno mensile netto pari ad € 1.550,00 circa , penalizzato di circa il 30 % rispetto a quanto avrebbe potuto percepire, pro-quota, calcolato col sistema “misto Dini” (retributivo fino al 31/12/1995 e contributivo dall’01/01/1996 in poi) con medesima anzianità contributiva;
  1. recedere dal servizio con medesima decorrenza (01/09/2015), senza accettare il riscatto laurea di 4 aa., con 32 aa. di anzianità contributiva, con diritto a pensione di vecchiaia differita (se dovesse essere confermato l’incremento legato alla speranza di vita stimato sulla base dello scenario demografico ISTAT) dall’01/10/2024 all’età di 67 aa. e 5 con un assegno mensile netto di € 2.150,00 circa, ovvero, considerando il riscatto di 4 aa., quindi con anzianità contributiva di 36 aa., con un assegno mensile netto di € 2.250,00 circa (gli importi sono calcolati ad oggi perciò da perequare al 2024 e da assoggettare a ritenute erariali di tale anno);

(I suindicati importi, indicati nei punti 1 e 2, sono approssimativi, in quanto, calcolati sulla base di quanto si è potuto desumere dalla documentazione prodotta, pertanto potrebbero variare in base alla differente retribuzione e differente tassazione erariale).

  1. conseguimento requisito a pensione anticipata, ai sensi dell’art. 24, comma 10 della L. 214/2011, se dovesse essere confermato l’incremento legato alla speranza di vita stimato sulla base dello scenario demografico ISTAT, con 42 aa. e 5 mm. (considerando i 4 aa. di riscatto laurea), il 28/01/2022 all’età di 64 aa. e 9 mm, pertanto, prematuro poter esprimere valutazioni sull’entità della pensione in questione.

In risposta ai vari quesiti relativi ai riscatti di cui trattasi si comunica quanto segue:

  1. sia il riscatto dei 3 aa. di terapista della riabilitazione (già decretato e accettato) che il riscatto dei 4 aa. di laurea in psicologia (decretato da accettare) incideranno sull’entità della pensione da percepire nel caso in cui l’iscritta optasse a qualsiasi prestazione pensionistica di cui ai punti 1, 2 o 3;
  2. l’onere del riscatto, qualora si accetti la forma rateale, verrà trattenuto dallo stipendio (nel caso di specie dal mese di gennaio 2014, in quanto, si applica il silenzio assenso al quinto mese dal ricevimento del decreto – 13/08/2013) e continuerà sull’assegno di pensione (calcolato con l’intero riscatto ancora da ultimare di pagare) senza l’obbligo di pagare anticipatamente le eventuali rate rimanenti;
  3. la domanda di riscatto, in caso di rinuncia, può essere ripresentata in qualsiasi momento (verrà ricalcolato l’onere, che diventerà più elevato, in quanto, influirà l’età e la retribuzione alla data della domanda);
  4. il periodo svolto in regime di convenzione non è riscattabile, ovvero, potrebbe essere ammessa la costituzione della rendita vitalizia (riscatto), di cui all’art. 13 Legge 12/08/1962 n. 1338, se il datore di lavoro ha omesso il versamento dei contributi che non possono più essere versati con le normali procedure e che non possono più essere richiesti dall’INPS essendo intervenuta la prescrizione di legge, sempre ché si sia in possesso di documentazione di data certa utile per provare l’effettiva esistenza del rapporto di lavoro. La succitata operazione, tra l’altro onerosa, appare comunque inutile (non è ammesso il calcolo della pensione con doppia contribuzione di un unico periodo di lavoro), in quanto, il periodo in questione è coincidente col periodo di riscatto già decretato.
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