C.M. dipendente
Gent.mi,
vi scrivo per chiedervi informazioni in merito ai nuovi criteri della stabilizzazione precari Covid “semplificata”. Ho letto che fino al 31 dicembre 2024 le Aziende sanitarie possono stabilizzare il personale che abbia maturato almeno 18 mesi di servizio in forma di contratto a tempo determinato.
Leggevo però che il decreto mille proroghe del 2023 ha introdotto ulteriori novità significative. Esso ha in particolare previsto la possibilità di stabilizzazione precari Covid anche per tutti i lavoratori del settore sanitario che siano stati assunti non con contratti a tempo determinato ma con contratti di lavoro “flessibili”.
Di conseguenza volevo chiedervi: io lavoro come psicologa libero professionista all’ULSS da 18 mesi. Posso partecipare ad eventuali stabilizzazioni o l’incarico libero professionale non è contemplato?
Vi ringrazio
C.M. dipendente
nel rispetto dei piani triennali relativi alle assunzioni e compatibilità economica, le Aziende possono procedere alla stabilizzazione del personale in possesso dei previsti requisiti (18 mesi) di cui 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2022.
Innovativamente è prevista la possibilità di procedere alla stabilizzazione, con le modalità previste dalla normativa per i rapporti di lavoro anche libero professionali.
C’è da sottolineare un elemento: le procedure di stabilizzazione non costituiscono un diritto per chi è titolare dei previsti requisiti.
Si tratta in ogni caso di una facoltà che viene riconosciuta alle Aziende. Non a caso le norme in questione utilizzano il termine “possono”.