Aupi Staff asked 7 mesi ago

M.O. Dipendente

Buongiorno,
Sono M. O.  Dirigente Psicologo TSMREE Asl ………….., iscritta al sindacato aupi.
Vorrei una consulenza rispetto allo scambio alla pari tra dirigenti di due asl diverse.
Il dirigente con cui farei cambio è del Consultorio ASL…………
Posso cambiare nonostante non abbia ancora concluso i 6 mesi di prova?
Quali sono i passaggi per il cambio?
Che cosa comporta e se ci sono rischi.
In attesa di un cortese riscontro,

1 Risposta
Aupi Staff answered 7 mesi ago

M.O. Dipendente
I quesiti posti richiedono una risposta articolata.
Le aziende sanitarie si configurano, appunto, come aziende dotate di autonomia giuridica e non costituiscono un ente unico nazionale. Godono della totale autonomia organizzativa e gestionale all’interno della più ampia autonomia regionale, in materia di sanità, che discende dal Titolo V della Costituzione.
Ciò detto esistono evidentemente delle regole di sistema che valgono per tutte le aziende.
Il passaggio da un’Azienda ad un altra è possibile solo a determinate condizioni che essenzialmente possiamo sintetizzare: concorso pubblico; bando di mobilità; incarico direttore di struttura complessa. Anche quella che una volta si definiva come mobilità per compensazione oggi, di fatto, non è più prevista se non previo accordo tra le due aziende. La mobilità per compensazione non è più prevista quale diritto soggettivo del dirigente perché la molteplicità delle tipologie di incarichi e le diverse graduazioni economiche degli stessi, rendono difficilissimo, se non addirittura impossibile garantire una mobilità assolutamente alla pari (identico incarico, stessa anzianità di servizio e anagrafica, graduazione incarico e corrispettivo economico simile). Pertanto la mobilità/trasferimento esclusivamente per motivi di ricongiungimento familiare o motivi familiari non è prevista se non all’interno di una valutazione complessiva, che comprenda anche altri criteri contenuti in un bando all’interno della procedura di mobilità.
Ciò detto, la mobilità per i dirigenti dipendenti delle Aziende sanitarie è senz’altro possibile. La mobilità si realizza mediante la pubblicazione di uno specifico bando nel quale devono essere indicati i criteri di valutazione. La partecipazione ad un bando di mobilità è libera e non richiede l’autorizzazione della propria azienda. L’autorizzazione/nulla osta diventa obbligatoria ed indispensabile per potersi poi trasferire dopo aver vinto il bando di mobilità. In caso di non concessione del previsto nulla osta, è possibile ricorrere all’istituto delle dimissioni rispettando i tempi di preavviso.
Questa opportunità presenta dei rischi perché per un lasso di tempo, non definibile, si resta in una cd ‘terra di nessuno’: ci si è dimessi dall’azienda di partenza e si è in attesa della delibera di assunzione a seguito del bando, tenendo però presente che l’azienda che ha emanato il bando di mobilità non ha  l’obbligo di completare la procedura di assunzione.
Infine, in caso di partecipazione a bandi di mobilità, bisogna prestare attenzione anche agli aspetti economici, perché il trattamento economico potrebbe essere inferiore, ed in qualche caso di molto inferiore a quello in godimento. Ovviamente il fattore economico è assolutamente soggettivo, e questo aspetto viene inserito in questa risposta per completezza delle informazioni fornite.
Di seguito l’estratto di un parere dell’ARAN in merito alla mobilità per compensazione.
E’ possibile dar corso ad una mobilità per compensazione tra due dirigenti medici,
veterinari o sanitari “aventi medesimo inquadramento professionale?

Il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse è disciplinato dall’ art. 30 del D.Lgs.vo n. 165/2001, e s.m.i. così come integrato, da ultimo, dall’art. 54 (Integrazione ai criteri per la mobilità volontaria dei dirigenti) del CCNL dell’Area Sanità del 19/12/2019.

Più in particolare, la mobilità “per compensazione” non è regolamentata né dal nuovo CCNL dell’Area Sanità del 19/12/2019 né dai previgenti CCNL di entrambe le aree dirigenziali. Essa tuttavia si può attuare in applicazione della disposizione legislativa sopra citata (secondo quanto
precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la nota DFP 0020506 P-4.17.1.7.4. del 27.3.2015) ma con le modalità e alle condizioni ivi previste e, in particolare, previo
espletamento della pubblicazione del bando da parte delle due amministrazioni, di destinazione e di provenienza, e purché entrambe consentano reciprocamente lo scambio.

Il comma 1 del predetto art. 30, più precisamente, prevede che “le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni fissando preventivamente i requisiti e le competenze
professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere”.


Il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse è disciplinato dall’ art. 30 del D. Lgs.vo n. 165/2001, e s.m.i. così come integrato, da ultimo, dall’art. 54 (Integrazione ai criteri per la mobilità volontaria dei dirigenti) del CCNL dell’Area Sanità del 19/12/2019.

Più in particolare, la mobilità “per compensazione” non è regolamentata né dal nuovo CCNL dell’Area Sanità del 19/12/2019 né dai previgenti CCNL di entrambe le aree dirigenziali. Essa
tuttavia si può attuare in applicazione della disposizione legislativa sopra citata (secondo quanto precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la nota DFP 0020506 P-4.17.1.7.4. del 27.3.2015) ma con le modalità e alle condizioni ivi previste e, in particolare, previo espletamento della pubblicazione del bando da parte delle due amministrazioni, di destinazione e di provenienza, e purché entrambe consentano reciprocamente lo scambio.

Come detto, le amministrazioni fissano preventivamente i requisiti e le competenze
professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a
trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere”. 
Ancora: il periodo prova, obbligatorio per un neo assunto, non determina in modo compiuto la condizione di dipendente a tempo indeterminato. Non a caso il periodo di prova deve essere superato ed il mancato superamento impedisce l’immissione in ruolo del vincitore di concorso con conseguente interruzione del rapporto di lavoro. Non a caso i due contraenti (datore di lavoro e vincitore di concorso, nel secondo trimestre del periodo di prova, possono rescindere il contratto senza alcun obbligo.
Ciò detto è evidente che durante il periodo di prova e fino al suo superamento, si possono avanzare richieste, sapendo che non si è ancora dipendenti con tutti i diritti e gli obblighi conseguenti.
Per quanto riguarda la mobilità per compensazione, si tratta di un istituto che richiede in ogni caso  che l’amministrazione di destinazione pubblichi un bando di mobilità. In caso di posizione utile acquisita con il bando, è assolutamente indispensabile il nulla osta dell’amministrazione presso la quale il lavoratore presta servizio. Nel caso in specie, il diritto alla mobilità, anche in caso di ‘vincita’ del bando, non costituisce un diritto compiuto, nel senso che l’amministrazione può sempre negare il nulla osta.
Infine:
La Cassazione stabilisce che spetta a questa all’amministrazione, in base alle proprie necessità organizzative, la decisione di rendere o meno disponibile il posto attraverso l’adozione di un provvedimento che disponga la copertura del posto vacante.
L’inciso che il legislatore ha volutamente utilizzato, ossia “ove possibile” comporta il necessario equilibrio di due interessi che si pongono ovviamente in conflitto, da una parte l’interesse del dipendente a ottenere il trasferimento presso la sede più comoda che gli consente di assistere il parente e dall’altra l’interesse economico-organizzativo dell’amministrazione datrice.
Un bilanciamento che risulta particolarmente importante nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico, visto che si riflette anche sull’interesse della collettività.
Infine, precisa la Corte, la disponibilità del posto nella sede di trasferimento, è senza dubbio una condizione necessaria, ma non sufficiente. La P.A datrice infatti è comunque libera di decidere se coprire un posto vacante o individuare altre soluzioni.”
In estrema sintesi, la mobilità è possibile, ma solo nel rispetto delle regole normative e contrattuali, fermo restando il potere delle amministrazioni di concedere l’autorizzazione/nulla osta.
Infine c’è una norma che, ancorché poco applicata, obbliga il dipendente a restare nella sede di lavoro assegnata, per un periodo non inferiore ai 5 anni e recentemente la Giunta Regionale del Lazio ha emanato una direttiva in tal senso.
 
 
 
 

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