Dr. A. R. ASP Enna
Età Anagrafica 62 Anni
Anzianità Contributiva 34 anni
Computo servizio militare e Ricongiunzione
A che età potrò andare in pensione e con quale sistema: contributivo o misto? Quale sarà l’entità dell’assegno pensionistico?
Risposta al Dr. A. R.
Dall’esame della documentazione inviata dall’iscritto (anzianità contributiva complessiva al 30/06/2014 di 34 aa., 5 mm. e 22 gg., di cui, 27 aa., 7 mm. e 16 gg. per servizio svolto, 1 anno, 1 mese e 20 gg. di computo del servizio militare e 1 anno, 8 mm. e 20 gg. di ricongiunzione) il medesimo avrebbe la seguente possibilità:
- collocamento a riposo d’ufficio, se dovesse essere confermato l’incremento legato alla speranza di vita stimato sulla base dello scenario demografico ISTAT, con diritto a pensione di vecchiaia calcolata col sistema “misto” dal mese di luglio 2018 a 66 aa. e 7 mm. di età con 38 aa., 5 mm. e 22 gg. di anzianità contributiva, pertanto, prematuro poter esprimere valutazioni sull’entità della pensione in questione.
- proseguire l’attività lavorativa, ad istanza dell’interessato ai sensi dell’art. 22, c. 1, L. 183/2010 “collegato lavoro”, al maturare del 40° anno di servizio effettivo, ovvero, al maturare del 70° anno di età che raggiungerebbe il 07/11/2021 con 41 aa., 9 mm. e 19 gg. di anzianità contributiva complessiva.
*N.B.:è di recente pubblicazione il D.L. 24/06/2014 n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari.”:
- l’art. 1, c. 1 ha abrogato art. 16 del D.Lvo 503/92 il quale prevedeva la possibilità di trattenimento in servizio per un biennio oltre il limite di età;
- l’art. 1, c. 2: “I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati.”;
- sono stati presentati degli emendamenti da parte delle Regioni, le quali, si sono espresse, tra l’altro, per la modifica del succitato art. 1, c. 1 chiedendo l’abrogazione anche dell’art. 22, c. 1 della L. 183/2010. Entro il 25 agosto prossimo, in sede di conversione in Legge del citato D.L., sapremo se le modifiche prospettate attraverso i citati emendamenti andranno a buon fine.