Dr.ssa G. S. ASUR ZT 11 Marche
Età Anagrafica 63 Anni
Anzianità Contributiva 33 anni
Riscatto 4 anni
A che età potrò andare in pensione e con quale sistema: contributivo o misto? Quale sarà l’entità dell’assegno pensionistico? Che tipo di trattamento di fine servizio riceverò e quale sarà l’entità dello stesso?
. Risposta alla Dr.ssa G. S.
Dall’esame della documentazione inviata dall’iscritta, 33 aa., 8 mm. e 29 gg di anzianità contributiva al 31/12/2014 (comprensiva di 4 aa. di riscatto laurea e 5 mm. di accredito figurativo per periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro), la medesima avrebbe la seguente possibilità:
- collocamento a riposo d’ufficio, se dovesse essere confermato l’incremento legato alla speranza di vita stimato sulla base dello scenario demografico ISTAT, con diritto a pensione di vecchiaia calcolata col sistema “misto Dini”, dal mese di ottobre 2017 a 67 aa. 7 mm. e 4 gg. di età con 36 aa., 5 mm. e 29 di anzianità contributiva con un assegno di pensione mensile netto di € 2.600,00 circa;
- proseguire l’attività lavorativa, ad istanza dell’interessato ai sensi dell’art. 22 della L. 183/2010 “collegato lavoro”, al maturare del 40° anno di servizio effettivo (non si considera il riscatto laurea), ovvero, al compimento del 70° anno di età che raggiungerebbe il 26/02/2021 con 39 aa., 10 mm. e 24 gg. di anzianità contributiva, pertanto, prematuro poter esprimere valutazioni sull’entità della pensione in questione.
La medesima, cessando a decorrere da ottobre 2017, percepirebbe il TFS (trattamento di fine servizio), calcolato su 32 aa. di servizio svolto con iscrizione alla ex cassa INADEL più 4 di riscatto laurea, netto di € 105.000 circa, decorsi 12 mm. di blocco ai sensi dell’art. 1, comma 484 lettera b) della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) a cui vanno aggiunti 105 gg. per il disbrigo della pratica da parte dell’INPS gestione dipendenti pubblici, in quanto, maturerebbe il requisito utile alla pensione di vecchiaia dopo il 1° gennaio 2014.
La liquidazione del suindicato importo subirà anche le modalità previste dal medesimo art. 1 lettera a) della succitata legge, che ha stabilito il pagamento del T.F.R. e T.F.S. in una o più annualità, a seconda dell’ammontare lordo della prestazione che superi o meno l’importo di € 50.000.
Pertanto, per quanto riguarda l’indennità in questione, verrà pagata in tre importi annuali, in quanto, la stessa è superiore ai 100.000 euro: la prima rata, pari a 50.000 euro, dopo un anno dalla cessazione dal servizio, la seconda, pari ad ulteriori 50.000 euro, decorso un anno dalla prima mentre la terza, pari all’ammontare residuo, dopo un ulteriore anno dalla seconda rata.
(I suindicati importi sono approssimativi, in quanto, calcolati sulla base di quanto si è potuto desumere dalla documentazione prodotta, pertanto potrebbero variare in base alla differente retribuzione e differente tassazione erariale).